Cassazione Penale, Sentenza n. 45260/2024 del 10/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per detenzione a fini di spaccio contestando: 1) l'omesso esame e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (giovane età, incensuratezza, corretto comportamento processuale); 2) il trattamento sanzionatorio e il diniego della sospensione condizionale della pena, ritenendo la pena e la qualificazione del fatto (anche come lieve entità) non adeguatamente mitigate rispetto al quantitativo minimale di droga leggera.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo: ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia fornito alcuna argomentazione circa la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante fosse specificamente dedotta in appello, e ha annullato la sentenza impugnata solo su tale punto rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso per il resto, ritenendo generico il secondo motivo e confermando che la valutazione del trattamento sanzionatorio e il diniego della sospensione condizionale erano sorretti da criteri logici e oggettivi (disponibilità di varie tipologie di droga e bilancino, superamento del tasso soglia, modalità di occultamento, taccuino contabile, sistema di videosorveglianza) che giustificavano la prognosi negativa e la misura della pena (circa 1 anno di reclusione e 2.000 euro di multa).
Norme richiamate
Riferito al complesso di circostanze attenuanti generiche: la Corte richiede che la loro richiesta e valutazione siano espressamente affrontate e motivate; l'omesso esame costituisce vizio di motivazione suscettibile di annullamento.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, comma 5
Utilizzato nella qualificazione del fatto come di "lieve entità"; la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile tale parametro nella motivazione di primo grado, fatto richiamato dalla cassazione nel censurare l'omesso esame delle attenuanti.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n. 176/2020)
Norma procedurale richiamata per segnalare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta secondo la disciplina emergenziale introdotta.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 (Rignanese)
Giurisprudenza citata per il principio secondo cui, quando la pena è stata commisurata in misura prossima al minimo o sotto la media edittale e il giudizio appare coerente con il complesso argomentativo, non è sempre necessaria una motivazione aggiuntiva specifica sul punto.
Massime di principio
- Quando il difensore deduce in appello il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la corte territoriale è tenuta a esaminarle e a motivare espressamente il relativo accoglimento o diniego; l'omessa valutazione è vizio di motivazione e può portare ad annullamento parziale e rinvio.
- La qualificazione del fatto come di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 richiede comunque che la decisione sia coerentemente motivata rispetto agli elementi di fatto; la mera richiamata qualificazione senza argomentazione sui benefici sanzionatori può essere censurata.
- Se la pena inflitta è prossima al minimo o inferiore alla media edittale, la Corte di legittimità ammette che la scelta del giudice possa risultare adeguatamente motivata dal complesso argomentativo e da parametri oggettivi, riducendo la necessità di motivazioni supplementari specifiche.
- Per giustificare il diniego della sospensione condizionale o di ulteriori mitigazioni, il giudice può fare riferimento a elementi concreti che indicano la pericolosità o la capacità di reiterazione (es. pluralità di tipi di stupefacente, strumenti di pesatura, annotazioni contabili, sistemi per eludere controlli); tali elementi devono però essere esplicitati nella motivazione.
- In impugnazioni penali, per massimizzare le possibilità di accoglimento, il ricorrente/difensore dovrebbe precisare e documentare le prove della sua personale situazione (età, incensuratezza, comportamento processuale, elementi di reinserimento) e sollecitare espressa valutazione delle attenuanti in appello.
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