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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36083/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la riduzione di un sesto della pena (tre anni e quattro mesi) ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., sostenendo che la sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato non era stata impugnata e era divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. Il Tribunale di Latina ha rigettato l'istanza ritenendola tardiva alla luce dell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022 (termine di trenta giorni dall'irrevocabilità). Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo inosservanza e omessa applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. e erronea applicazione dell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, sostenendo che quest'ultimo disciplina altra materia e non poteva escludere il beneficio previsto dall'art. 442, comma 2-bis.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. è astrattamente applicabile al caso posto che la sentenza, pur emessa prima dell'entrata in vigore della riforma, è divenuta irrevocabile dopo tale entrata in vigore. La Corte ha rilevato che il Tribunale avrebbe dovuto verificare le condizioni concrete di applicabilità del beneficio (che la sentenza fosse stata emessa in esito a giudizio abbreviato e che non fosse stato proposto appello). L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Latina per nuovo giudizio, che dovrà esaminare e motivare se sussistono o meno le condizioni per concedere la riduzione.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione di un sesto della pena per le sentenze di condanna emesse in esito a giudizio abbreviato non impugnate dall'imputato o dal difensore; la Corte ha interpretato la norma nel senso che è applicabile quando la sentenza sia divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, anche se la pronuncia è anteriore all'entrata in vigore (principio tempus regit actum).

  • art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022

    Disciplina disposizioni relative all'applicazione di pene sostitutive per pene detentive brevi; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non potesse usare tale articolo per escludere automaticamente l'applicabilità dell'art. 442, comma 2-bis, perché riguarda materia diversa e non l'eventuale beneficio per mancata impugnazione.

  • art. 2, quarto comma, cod. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza per precisare i limiti della lex mitior: la norma non impedisce l'applicazione della disposizione favorevole introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 quando la condizione (irrevocabilità) si verifica dopo l'entrata in vigore.

  • art. 3, 25, 27 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU (richiamo giurisprudenziale)

    La giurisprudenza di legittimità ha valutato e respinto questioni di legittimità costituzionale che impugnavano l'art. 442, comma 2-bis, ritenendo che non vi sia violazione dei principi richiamati ove il beneficio sia collegato a una condizione temporale (irrevocabilità dopo l'entrata in vigore) e che il diverso trattamento sia giustificato da situazioni differenti.

Massime di principio

  • Il requisito temporale per applicare benefici processuali soggetti al principio tempus regit actum va valutato rispetto al momento in cui si verifica la condizione che abilita il beneficio (es. l'irrevocabilità), non solo rispetto alla data della pronuncia.
  • L'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. si applica quando la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, anche se la sentenza è stata pronunciata prima della riforma.
  • Non è corretto confondere o sovrapporre norme che disciplinano materie differenti: l'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, che regola pene sostitutive per pene brevi, non può essere utilizzato per escludere automaticamente l'applicabilità di un beneficio previsto dall'art. 442, comma 2-bis.
  • Il giudice deve sempre verificare le condizioni concrete di applicabilità del beneficio (natura del procedimento, mancata impugnazione) e motivare adeguatamente la decisione; l'errore di inquadramento normativo può determinare l'annullamento e il rinvio.
  • In casi similari, se la sentenza è irrevocabile dopo la riforma e non è stata impugnata, il difensore dovrebbe sollevare istanza di applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, e il giudice dell'esecuzione dovrà valutare il beneficio senza assumere a priori la tardività per richiamo a norme su materia diversa.

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