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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24189/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bologna che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena di dieci mesi di reclusione per furto aggravato e per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, ma la Corte rileva che tale censura è incompatibile con il concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto in relazione al delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale, ma la censura è stata ritenuta formulata in termini astratti e diretta in realtà a contestare la sussistenza del reato, non la qualificazione giuridica. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ammette il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena solo per l'erronea qualificazione del fatto, da intendersi nei limiti dell'errore manifesto emergente dal testo del provvedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a contestare un trattamento sanzionatorio che era stato concordato dallo stesso imputato. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non investiva una vera erronea qualificazione giuridica, ma piuttosto la contestazione della sussistenza del reato, oltre i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente la denuncia solo dell'errore manifesto di qualificazione del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era stata emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nel giudizio su sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso per l'erronea qualificazione del fatto, ma solo nei limiti dell'errore manifesto desumibile dal testo del provvedimento impugnato.

  • art. 624-bis c.p.

    Non citato nel testo; non determinabile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena, non sono deducibili censure incompatibili con il consenso prestato al trattamento sanzionatorio nell'accordo tra le parti.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto, ai fini dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., è deducibile solo quando l'errore sia manifesto e risulti immediatamente dal testo della sentenza impugnata.
  • Non è ammissibile una censura che, sotto la veste dell'errore di qualificazione giuridica, miri in realtà a contestare la sussistenza del reato o la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Nel regime del patteggiamento, il controllo di legittimità sulla qualificazione del fatto è eccezionale e non consente una rivalutazione del merito o degli errori valutativi non evidenti.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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