Cassazione Penale, Ordinanza n. 35610/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per ricettazione di alcuni utensili e accessori di provenienza furtiva, ritenendo integrato il reato anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per insussistenza del dolo della ricettazione e, in subordine, per omessa riqualificazione del fatto nel diverso reato di incauto acquisto ex art. 712 c.p.; 2) violazione di legge in relazione all'art. 62-bis c.p. per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e con prevalenza sulla recidiva e sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo riproponesse censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata; ha inoltre affermato che, in tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa, sicché correttamente la condotta è stata sussunta nell'art. 648 c.p. e non nell'art. 712 c.p. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta immune da manifeste illogicità e conforme al principio per cui il giudice può valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
richiamato come parametro della dedotta violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato come parametro del dedotto vizio di motivazione
ritenuto correttamente integrato il reato di ricettazione sulla base dei fatti accertati
esclusa la riqualificazione del fatto in incauto acquisto
richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato
non citato nel testo
presumibile base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, ma non esplicitamente richiamato nel testo
Massime di principio
- In tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche dall'omessa o non attendibile spiegazione della provenienza della cosa ricevuta, quale indice della volontà di occultamento e della mala fede dell'acquirente.
- Ai fini della configurabilità della ricettazione non grava sull'imputato un vero e proprio onere probatorio sulla lecita provenienza del bene, ma un onere di allegazione di una spiegazione attendibile della detenzione o del possesso.
- Quando il motivo di ricorso si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, il ricorso è destinato all'inammissibilità.
- La riqualificazione del fatto in incauto acquisto è esclusa quando la motivazione di merito sorregge la sussistenza del dolo della ricettazione sulla base degli indici fattuali accertati.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare singolarmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Come è indicizzato
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