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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35610/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per ricettazione di alcuni utensili e accessori di provenienza furtiva, ritenendo integrato il reato anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per insussistenza del dolo della ricettazione e, in subordine, per omessa riqualificazione del fatto nel diverso reato di incauto acquisto ex art. 712 c.p.; 2) violazione di legge in relazione all'art. 62-bis c.p. per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e con prevalenza sulla recidiva e sulle aggravanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo riproponesse censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata; ha inoltre affermato che, in tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa, sicché correttamente la condotta è stata sussunta nell'art. 648 c.p. e non nell'art. 712 c.p. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta immune da manifeste illogicità e conforme al principio per cui il giudice può valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche dall'omessa o non attendibile spiegazione della provenienza della cosa ricevuta, quale indice della volontà di occultamento e della mala fede dell'acquirente.
  • Ai fini della configurabilità della ricettazione non grava sull'imputato un vero e proprio onere probatorio sulla lecita provenienza del bene, ma un onere di allegazione di una spiegazione attendibile della detenzione o del possesso.
  • Quando il motivo di ricorso si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, il ricorso è destinato all'inammissibilità.
  • La riqualificazione del fatto in incauto acquisto è esclusa quando la motivazione di merito sorregge la sussistenza del dolo della ricettazione sulla base degli indici fattuali accertati.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare singolarmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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