Cassazione Penale, Sentenza n. 44019/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Venezia del 27/06/2024 che aveva accolto l'istanza di Crema per il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati. Il Procuratore generale denunciava violazione di legge processuale per incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione: a suo avviso la competenza spettava al Tribunale di Rovigo e non alla Corte d'appello di Venezia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha ricordato che la competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale, assoluta e inderogabile, e si determina al momento della presentazione della domanda. Poiché l'istanza era stata presentata il 10/10/2023 e la sentenza irrevocabile di riferimento era la decisione del 6/6/2022 che aveva semplicemente confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo, ai sensi dell'art. 665, comma 2 e comma 4 c.p.p. la competenza doveva essere attribuita al Tribunale di Rovigo. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Non ha trasmesso gli atti al giudice ritenuto competente perché il Tribunale di Rovigo era già stato adito e aveva già deciso con ordinanza del 4/12/2023, divenuta definitiva il 7/3/2024.
Norme richiamate
La competenza del giudice dell'esecuzione si determina al momento della presentazione della domanda; se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (comma 4); se il provvedimento impugnato è stato confermato in appello, competente è il giudice di primo grado (comma 2).
art. 81, comma finale, cod. pen.
Norma sostanziale richiamata nel contesto della richiesta di unificazione delle pene (riconoscimento della continuazione); la sentenza impugnata mirava a unificare titoli di condanna secondo le regole sulla continuazione.
Richiamato come norma procedurale collegata alla procedura esecutiva per il riconoscimento della continuazione e all'unificazione dei titoli di condanna.
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale, assoluta e si determina al momento della presentazione dell'istanza: va verificata la data di proposizione dell'istanza per identificare il giudice competente.
- Se l'esecuzione riguarda provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (art. 665, comma 4 c.p.p.).
- Quando il provvedimento ritenuto titolo per l'esecuzione è stato impugnato e confermato, la competenza per l'esecuzione spetta normalmente al giudice di primo grado (art. 665, comma 2 c.p.p.).
- L'incompetenza funzionale è rilevabile d'ufficio e non è sanabile per acquiescenza; un provvedimento emesso da giudice incompetente deve essere annullato.
- Prima di proporre istanze di riconoscimento della continuazione o di esecuzione coordinate su più titoli, conviene accertare quali siano i provvedimenti irrevocabili e la loro cronologia per individuare correttamente il giudice competente.
- Se il giudice ritenuto competente è già stato adito e ha deciso, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata quando non è necessario trasmettere gli atti a nuovo giudice.
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