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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04956/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per rapina impropria, sostenendo: 1) che i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati come furto, ai sensi dell'art. 624 c.p., e non come rapina impropria; 2) che non sarebbe stata riconosciuta l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Il fatto concreto, per come emerge dalla decisione, riguarda la sottrazione di un borsello tenuto a tracolla dalla persona offesa, preceduta da una spinta posta in essere da uno dei correi, condotta ritenuta funzionale alla sottrazione e valorizzata come minaccia idonea a integrare la rapina impropria. Il valore del denaro sottratto era di circa 340 euro in contanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché dalle sentenze di merito risultava correttamente contestato e ritenuto il reato di rapina impropria ex art. 628, commi 1 e 3, c.p., essendo la spinta ai danni della persona offesa funzionale alla sottrazione del borsello e quindi idonea a integrare la minaccia richiesta dalla norma. Il secondo motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità perché privo di specificità, in quanto mera reiterazione di doglianze già respinte in appello; inoltre, il valore del bene sottratto escludeva in radice la particolare tenuità del danno richiesta dall'art. 62 n. 4 c.p. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma invocata dal ricorrente per sostenere la riqualificazione dei fatti in furto, ma esclusa dalla Corte perché la condotta concretamente accertata integra rapina impropria.

  • art. 628, commi 1 e 3, c.p.

    La spinta esercitata da uno dei correi sulla persona offesa, in funzione della sottrazione del borsello, integra la minaccia/violenza richiesta per la rapina impropria.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è esclusa quando il valore del bene sottratto non consente di ritenere il danno di particolare tenuità; il dato economico può precludere ex ante l'ulteriore valutazione degli indici concreti della condotta.

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte qualifica il ricorso come inammissibile per manifesta infondatezza del primo motivo e per non specificità del secondo, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di rapina impropria, la violenza o minaccia può consistere anche in una spinta fisica posta in essere immediatamente per assicurare la sottrazione del bene, quando la condotta sia strumentale allo spossessamento e non meramente successiva o autonoma.
  • La riqualificazione del fatto da rapina a furto non è consentita quando dalle sentenze di merito risulti accertata una condotta violenta o minacciosa funzionale alla sottrazione della cosa mobile.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno sia oggettivamente modesto; un valore economico non trascurabile del bene sottratto può escludere in radice la configurabilità della tenuità, senza necessità di esaminare ulteriori indici fattuali.
  • In cassazione il motivo che si limita a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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