Cassazione Civile, Ordinanza n. 10684/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un proprietario di fabbricato, destinatario di un contributo pubblico per la ricostruzione ai sensi della normativa regionale e statale richiamata in sentenza, aveva presentato nel 2004 un'istanza accompagnata dallo stato di avanzamento dei lavori n. 3, indicando di voler definire lo stato finale. Il Comune aveva rigettato l'istanza e revocato il buono-contributo. Il beneficiario aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità della revoca, la sua disapplicazione, la condanna dell'ente al pagamento del saldo indicato e la fissazione di nuovi termini per completare i lavori. In appello sosteneva che la domanda non riguardasse la liquidazione dello stato finale, ma la sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori prevista dalla normativa regionale sopravvenuta; denunciava inoltre che il giudice di merito avesse deciso ultra petita attribuendogli una domanda diversa e che la motivazione fosse apparente. Il Comune resisteva. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: violazione delle norme regionali sui termini e sulla riapertura dei termini per i beneficiari dei contributi; violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione; omesso o apparente esame della reale domanda proposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha confermato la lettura della Corte d'appello secondo cui dall'istanza presentata dal beneficiario non emergeva una richiesta di mera proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ma la presentazione dell'ultimo stato di avanzamento per definire lo stato finale e ottenere la liquidazione conclusiva. Poiché la documentazione necessaria per la liquidazione dello stato finale era stata depositata oltre il termine perentorio previsto dalla normativa richiamata, la revoca del contributo era legittima. Non vi è stata quindi violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice di merito si è attenuto alla domanda effettivamente proposta e al contenuto dell'istanza. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l.r. n. 20/2003, artt. 9 e 10
La documentazione necessaria per la liquidazione dello stato finale deve essere presentata nel termine previsto; in difetto, la revoca del contributo è legittima.
l.r. n. 7/2004, artt. 1 e 2
La riapertura dei termini riguarda la possibilità per i beneficiari di chiedere nuovi termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ma tale beneficio deve risultare in modo chiaro dall'istanza.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice decide sulla base del contenuto effettivo della domanda e dell'istanza introduttiva, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata se la decisione di merito è coerente con il petitum e la causa petendi effettivamente dedotti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La soccombenza comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Quando il provvedimento amministrativo incide su un contributo subordinato a termini e adempimenti documentali, il giudice deve verificare in concreto se la documentazione richiesta sia stata depositata entro il termine perentorio previsto dalla legge; il deposito tardivo legittima la revoca del beneficio.
- La qualificazione della domanda va compiuta sulla base del contenuto sostanziale dell'istanza e non del solo nomen iuris utilizzato dalla parte: se dall'atto emerge la richiesta di liquidazione dello stato finale, non può essere trasformata in una domanda di proroga dei termini se tale contenuto non risulta in modo univoco.
- Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito decide sulla questione effettivamente devoluta e desumibile dagli atti introduttivi, ancorché la parte sostenga di aver voluto prospettare una diversa domanda.
- La censura di motivazione apparente non è fondata se la sentenza di merito esplicita l'iter logico-giuridico seguito e collega la decisione al contenuto dell'istanza e al rispetto o meno dei termini di legge.
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