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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16036/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, condannato in primo grado e poi destinatario in appello di una rideterminazione della pena per alcuni capi residui, ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma nella parte in cui aveva affermato la sua responsabilità per l'utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Ha sostenuto, in particolare, che la fattura n. 18 del 28/4/2010 era stata emessa in un periodo in cui egli non era ancora legale rappresentante della società, essendogli subentrato solo nell'aprile 2013; ha inoltre dedotto che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente considerato gli argomenti difensivi e avrebbe recepito in modo acritico la motivazione del primo giudice, trascurando il profilo soggettivo del reato e lasciando residuare un'incertezza probatoria che avrebbe dovuto condurre all'assoluzione. Infine, ha censurato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse affrontato le questioni riproposte con motivazione solida, adeguata e immune da manifesta illogicità. Quanto alla fattura n. 18 del 28/4/2010, la Corte di appello aveva spiegato che era stata registrata in contabilità, che risultava pagata alla emittente dopo la cessazione della stessa e che il ricorrente, quale legale rappresentante della società dal 2013 fino al 2016, aveva comunque il dovere di verificare l'autenticità delle prestazioni fatturate, compresa quella poi ammortizzata in cinque anni; inoltre, non era stata provata la tesi difensiva secondo cui si trattasse di cessione di clientela trattata come onere pluriennale. La Corte ha anche valorizzato il fatto che il ricorrente non avesse esibito le fatture del 2013, rendendo impossibile la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari, condotta ritenuta sintomatica della consapevolezza dell'inesistenza delle prestazioni e dunque del dolo. La doglianza sulla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione è stata parimenti respinta, poiché la motivazione sul punto era congrua, fondata sulla gravità delle condotte, sulla loro reiterazione su più annualità e sul mancato versamento delle imposte evase anche dopo la verifica fiscale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640-bis c.p.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato indirettamente con riferimento alla sospensione condizionale della pena, negata per gravità delle condotte e rischio di reiterazione.

  • art. 175 c.p.

    Richiamato indirettamente con riferimento alla non menzione della condanna, negata per le medesime ragioni ostative valorizzate dalla Corte di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una critica generica della motivazione, se la sentenza impugnata ha risposto in modo logicamente coerente e non manifestamente illogico alle questioni dedotte.
  • In tema di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la registrazione del documento in contabilità, l'assenza di prova della reale prestazione e la mancata esibizione di documentazione contabile rilevante possono essere valorizzate come indici della consapevolezza dell'inesistenza dell'operazione e quindi del dolo.
  • Il legale rappresentante della società ha l'onere di verificare l'autenticità delle prestazioni fatturate anche se il documento risale a un'epoca anteriore al proprio subentro, quando il fatto contestato attiene alla gestione e contabilizzazione della fattura nella fase in cui egli rivestiva la carica.
  • La mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione è sorretta da motivazione non censurabile quando il giudice valorizza la gravità delle condotte, la loro pluralità nel tempo e la persistenza del danno erariale anche dopo l'accertamento fiscale.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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