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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10651/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore subordinato, inquadrato come educatore nel CCNL cooperative sociali, aveva chiesto il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario e notturno, oltre a correlati ratei di tredicesima, sostenendo che i turni di reperibilità notturna con obbligo di pernottamento presso la struttura, svolti una notte a settimana dopo il turno pomeridiano/serale, dovessero essere considerati orario di lavoro eccedente l’orario settimanale ordinario. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione, qualificando la fattispecie come reperibilità con pernottamento disciplinata dall’art. 57 del CCNL, con esclusione dal computo dell’orario di lavoro e senza riconoscimento delle somme richieste. In cassazione il lavoratore ha proposto dieci motivi, lamentando in sintesi: errata interpretazione del CCNL alla luce della normativa nazionale ed europea sull’orario di lavoro; violazione delle norme UE sulla nozione di orario di lavoro; omessa considerazione del rapporto sistematico tra le clausole contrattuali collettive; erronea distribuzione dell’onere della prova e mala valutazione delle risultanze istruttorie; omesso esame di fatti decisivi e di un documento rilevante; nonché la tesi che, ove il CCNL o la norma interna contrastino con il diritto UE, debbano essere disapplicati. Ha inoltre censurato un capo sulle spese relative alla fase cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi sette motivi di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Palermo e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie concreta. Il rinvio dovrà avvenire applicando il principio secondo cui, nel caso di turni di pernottamento presso il luogo di lavoro, la nozione di orario di lavoro va intesa in opposizione a quella di riposo, con reciproca esclusione, e l’obbligo di pernottamento presso la struttura, anche senza interventi di assistenza, integra orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito; la retribuzione deve comunque rispettare i criteri di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; n. 4; n. 5

    norma processuale utilizzata per veicolare le doglianze di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato quale parametro ermeneutico per l’interpretazione del CCNL.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l’interpretazione sistematica delle clausole del CCNL.

  • art. 1 d.lgs. n. 66/2003

    richiamato in relazione alla disciplina dell’orario di lavoro recepita nell’ordinamento interno.

  • art. 43 c.c.

    citato nel ricorso, ma dal testo non emerge una specifica elaborazione della Corte su tale norma.

  • art. 2 direttiva 2003/88/CE

    richiamato come fonte della nozione eurounitaria di orario di lavoro e periodo di riposo.

  • artt. 51, 53, 54, 57 CCNL cooperative sociali

    il giudice di merito aveva ricondotto la fattispecie all’art. 57; la Cassazione ha ritenuto necessario riesaminare la disciplina contrattuale alla luce del diritto UE e dei criteri di proporzionalità della retribuzione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato con riferimento al riparto dell’onere della prova circa lo svolgimento del lavoro straordinario.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 24 Cost.

    invocato in relazione alla tutela effettiva del diritto di difesa; il testo non mostra un’autonoma decisione sul punto, poi assorbito.

  • art. 36 Cost.

    usato come parametro di controllo della congruità della retribuzione; la Corte afferma che la retribuzione per i turni di pernottamento deve rispettare proporzionalità e sufficienza.

  • art. 7, paragrafo 1, direttiva 2003/88/CE

    richiamato come eccezione relativa alle ferie annuali retribuite; la direttiva, in via generale, non disciplina la retribuzione dei periodi di guardia.

Massime di principio

  • Nel diritto dell’Unione, la nozione di "orario di lavoro" e quella di "periodo di riposo" sono nozioni antitetiche e si escludono reciprocamente; un periodo di reperibilità con obbligo di presenza fisica o di pernottamento presso il luogo di lavoro, tale da comprimere in modo significativo la libertà del lavoratore di gestire il proprio tempo, va qualificato come orario di lavoro anche se non si verificano interventi effettivi.
  • La direttiva 2003/88/CE disciplina la tutela della salute e sicurezza del lavoratore e la scansione dei tempi di lavoro e riposo, ma non impone una specifica regola retributiva: il trattamento economico dei periodi di guardia o reperibilità resta affidato al diritto nazionale, al contratto collettivo e, in ogni caso, al controllo di conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza.
  • Il giudice, dinanzi a una clausola collettiva che disciplini la reperibilità con pernottamento, deve verificare non solo la riconducibilità formale della fattispecie alla previsione contrattuale, ma anche se il compenso previsto sia adeguato rispetto alla natura effettiva della prestazione e ai parametri dell’art. 36 Cost.; in caso contrario può imporsi un riesame della disciplina applicata.
  • La qualificazione del tempo di reperibilità non può essere risolta prescindendo dall’incidenza concreta dei vincoli imposti al lavoratore: quanto più l’obbligo di presenza limita la disponibilità del tempo libero e il distacco dall’ambiente familiare e sociale, tanto più quel tempo deve essere trattato come lavoro effettivo ai fini dell’inquadramento giuridico, fermo restando che la misura della retribuzione resta materia di diritto interno.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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