Cassazione Civile, Ordinanza n. 25494/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento collegato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. La società finanziaria, inizialmente, con una comunicazione del 13 aprile 2011, aveva dichiarato di non avere più nulla a pretendere nei confronti della debitrice e le aveva chiesto indicazioni per restituire rate del finanziamento che non le erano state rimborsate dalla società installatrice. In seguito, dopo una verifica sull’impianto, la finanziaria aveva sostenuto di aver revocato quella dichiarazione con una successiva comunicazione dell’11 aprile 2012 e aveva chiesto il pagamento delle rate scadute, proponendo anche domanda riconvenzionale. La controparte aveva ottenuto decreto ingiuntivo per l’importo corrispondente a cinque rate mensili e aveva resistito all’opposizione. In Cassazione la finanziaria ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1236, 1324, 1429, 1431 e 1442 c.c., sostenendo che la dichiarazione liberatoria fosse stata emessa per errore essenziale e riconoscibile e dovesse quindi essere annullabile anche se l’errore fosse imputabile alla dichiarante; 2) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., lamentando la mancata qualificazione della dichiarazione come riconoscimento di debito e il cattivo governo dell’onere della prova; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2909 c.c., 329 c.p.c. e 2733 c.c., perché l’impianto sarebbe stato regolarmente consegnato, circostanza che avrebbe formato giudicato interno e sarebbe stata anche confessata/provata in fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il tribunale avesse erroneamente escluso la rilevanza del vizio della volontà sulla base della sola imputabilità dell’errore alla banca. Ha precisato che, quando un atto unilaterale recettizio venga opposto in via di eccezione per far valere l’annullabilità per errore, non conta la scusabilità dell’errore, ma solo la sua essenzialità e riconoscibilità. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Cassino in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la remissione del debito è atto unilaterale recettizio; il giudice di merito aveva qualificato la dichiarazione liberatoria come remissione del debito.
gli atti unilaterali tra vivi con contenuto patrimoniale sono soggetti, in quanto compatibili, alle norme sui contratti, comprese quelle sull'annullamento.
richiamato implicitamente come base generale del vizio della volontà per errore, nel confronto con la giurisprudenza sulle dimissioni del lavoratore.
l’errore è rilevante se essenziale; la Corte ribadisce che la sussistenza del vizio dipende anche da tale requisito.
l’errore deve essere riconoscibile dalla controparte; la Corte afferma che questo è il parametro rilevante, non la scusabilità.
l’errore è stato fatto valere in via di eccezione e non di azione; la Corte ritiene comunque applicabile il regime dell’annullabilità del negozio unilaterale.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la dichiarazione dovesse essere letta come riconoscimento di debito, con conseguente inversione/agevolazione probatoria.
invocato per sostenere che il giudice avrebbe errato nella distribuzione dell’onere probatorio sul debito residuo.
richiamato in relazione alla dedotta formazione del giudicato interno su un fatto ritenuto incontestato.
evocato dalla ricorrente per sostenere la non contestazione in appello di un punto di fatto e la conseguente cristallizzazione del giudicato interno.
richiamato per valorizzare la confessione resa in interrogatorio formale circa la consegna dell’impianto.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- L’atto unilaterale recettizio di remissione del debito, quando sia dedotto come viziato da errore, può essere scrutinato secondo le regole sull’annullabilità degli atti di autonomia privata, in quanto compatibili con l’art. 1324 c.c.
- Ai fini dell’annullamento per errore non è richiesta la scusabilità dell’errore del dichiarante: rilevano invece l’essenzialità dell’errore e la sua riconoscibilità da parte del destinatario.
- Se il giudice di merito respinge l’eccezione di annullabilità limitandosi a rilevare che l’errore era imputabile alla parte che lo invoca, la motivazione è giuridicamente insufficiente perché omette l’accertamento dei presupposti tipici del vizio del consenso.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per una questione preliminare e assorbente, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la soluzione della stessa questione.
- La qualificazione di una dichiarazione liberatoria come remissione del debito o come altro negozio deve essere effettuata alla luce della funzione concreta dell’atto; tuttavia, nel caso deciso, la Corte non ha affrontato nel merito la diversa qualificazione prospettata, perché ha ritenuto assorbente il vizio di errore.
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