Cassazione Penale, Sentenza n. 6578/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza del 3/11/2021 con cui il Tribunale di Roma aveva applicato il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per il reato di lesioni stradali (art. 590-bis c.p.) commesso il 19/04/2019. Tre motivi: 1) mancata e insufficiente motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla possibile assoluzione ex art. 129 c.p.p. e sull'eventuale concorso della persona offesa ai sensi del comma 7 dell'art. 590-bis c.p.; 2) carenza di motivazione sulla quantificazione della sospensione della patente (sei mesi); 3) carenza di motivazione e illegittimità nella liquidazione delle spese di costituzione della parte civile, ritenuta eccedente rispetto al D.M. 55/2014.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in tutti e tre i motivi. La Corte ha rilevato che i primi e terzi motivi sono dedotti con mezzi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (ricorso contro patteggiamento ammesso solo per specifiche ragioni e per errori di qualificazione evidenti). Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione implicita sulla sospensione della patente, essendo la misura vicina al minimo edittale e quindi non richiedente una motivazione analitica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. La memoria della parte civile è stata rigettata per manifesta carenza di interesse rispetto alla richiesta del Procuratore generale.
Norme richiamate
Norma sul patteggiamento: la sentenza impugnata è stata adottata con applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p.; il ricorso per cassazione contro sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis.
Norma che punisce le lesioni personali stradali; fatto oggetto del patteggiamento è stato qualificato sotto questa fattispecie.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento a: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica manifestamente evidente e illegalità della pena o della misura di sicurezza; errori valutativi non manifesti sono inammissibili.
Citato dal ricorrente come possibile causa di assoluzione; la Corte ha ritenuto che l'eventuale contestazione di tale punto non costituisse motivo ammissibile o manifesto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis.
Regolamenta i parametri per la liquidazione delle spese di costituzione della parte civile; il ricorrente contestava il superamento di tali parametri, ma la doglianza è stata considerata inammissibile perché formulata con motivo non consentito.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.1, n. 15553/2018 e Sez. F, n. 24023/2020)
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 (Maugeri); Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020 (Rojas Alvarado, Rv. 279635)
Richiamata per precisare che l'erronea qualificazione del fatto è rimessa alla revisione in cassazione solo se l'errore è manifesto; e che, con riferimento alla sospensione della patente applicata con patteggiamento, la motivazione può essere implicita quando la misura non si discosti dal minimo edittale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; deduzioni diverse sono inammissibili.
- La rilevazione di un'errata qualificazione giuridica è rilevante in cassazione solo se l'errore è manifesto e chiaramente desumibile dal testo della sentenza impugnata.
- Quando la sospensione della patente applicata con il patteggiamento si colloca presso il minimo edittale (o non se ne discosta in modo significativo), è sufficiente una motivazione implicita; non è sempre necessaria una motivazione analitica.
- La contestazione della quantificazione delle spese processuali o della liquidazione a favore della parte civile, se formulata con motivi non consentiti per il patteggiamento, sarà inammissibile in cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e può comportare il pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
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