Cassazione Penale, Sentenza n. 40405/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/02/2023 del Tribunale di Milano che aveva confermato l'ordinanza del G.I.P. applicante la misura cautelare della custodia in carcere, in rinnovazione ex art. 27 c.p.p., per il reato di cui all'art. 512-bis c.p. Il ricorrente deduce: (i) violazione di legge e vizio di motivazione richiamando art. 416-bis c.p. e sostenendo l'insussistenza di elementi idonei a fondare l'appartenenza a un'associazione mafiosa; (ii) vizio in relazione alla presunzione di pericolosità e all'attualità delle esigenze cautelari, lamentando che le condanne risalgono al 2000 e non vi siano elementi nuovi; (iii) vizio procedurale per aspecificità dei motivi del riesame, essendo secondo il ricorrente non necessario che l'istanza esponga motivi specifici e avendo i difensori fatto riferimento a diversa ordinanza emessa dal G.I.P. di Brescia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo (sui gravi indizi riferiti all'art. 416-bis) era privo di correlazione con l'ordinanza impugnata, posto che la custodia riguarda il reato di cui all'art. 512-bis; mancava quindi la censura sui gravi indizi relativi al reato contestato. Non sono state mosse doglianze sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa, per cui quella parte dell'ordinanza è rimasta indenne. Il secondo motivo è risultato aspecifico perché non ha affrontato le argomentazioni effettive del tribunale (che aveva richiamato condanne definitive del 06/06/2022 e il fatto che il reato contestato risale al 2018 con la disponibilità di telefoni in carcere), elementi assenti nel ricorso. Il terzo motivo è inammissibile per carenza d'interesse, essendo rivolto a vizi generali della struttura dell'istanza di riesame e non avendo rilevanza concreta sulla posizione cautelare. A norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Disposto inoltre l'invio di copia al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento alla possibilità di rinnovazione della misura cautelare; la conferma della misura in sede di riesame è stata oggetto del ricorso impugnato.
Reato per il quale è stata applicata la custodia cautelare; la decisione impugnata è stata esaminata con riferimento ai gravi indizi relativi a questa specifica fattispecie.
Norma sulla associazione di tipo mafioso: il ricorrente ha contestato elementi di appartenenza al sodalizio, ma la Corte ha rilevato che tale censura non era correlata all'ordinanza impugnata (che riguardava l'art. 512-bis).
Riferimento ai requisiti formali e motivazionali delle decisioni cautelari; utilizzato nel quadro delle censure sulla motivazione e sull'attualità delle esigenze cautelari.
Richiamato tra le norme contestate in relazione alla motivazione e alla prova (uso nel quadro delle doglianze procedurali), senza che la Corte abbia accolto le censure.
Richiamato nei motivi dedotti circa la sussistenza delle esigenze cautelari e della presunzione di pericolosità.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai profili di prova e alla necessità di motivare la misura cautelare; la Corte ha ritenuto però che il ricorso non abbia concretamente contestato la motivazione relativa al reato oggetto della custodia.
art. 309, comma 6, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai requisiti dell'istanza di riesame e alla specificità dei motivi; la Corte ha ritenuto le doglianze aspecifiche quando non correlate alle ragioni della decisione impugnata.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata nella giurisprudenza citata circa l'inammissibilità per aspecificità delle impugnazioni; utilizzata per fondare la declaratoria di inammissibilità del ricorso aspecifico.
Norma che dispone la condanna alle spese e altre conseguenze in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale che impone la trasmissione della copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la pronuncia non comporta la rimessione in libertà; la Corte ne ha disposto l'adempimento.
Massime di principio
- Le impugnazioni devono essere specifiche e strettamente correlate alle ragioni della decisione impugnata: doglianze su reati o ordinanze diverse rispetto a quelle oggetto della misura sono inidonee e possono determinare l'inammissibilità.
- Per contestare l'attualità delle esigenze cautelari occorre confrontarsi con le argomentazioni concrete del giudice che ha confermato la misura e portare elementi nuovi o mostrare l'errore specifico nella valutazione; affermazioni generiche o omissioni di fatti richiamati dal giudice rendono il motivo aspecifico.
- La mancanza di interesse concreto o la contestazione di profili meramente formali della struttura generale dell'istanza di riesame, se non incide sulla posizione cautelare, può comportare inammissibilità per carenza d'interesse.
- Se un motivo di ricorso riguarda un diverso capo di imputazione rispetto a quello in base al quale è stata disposta la misura cautelare, il giudice può ritenere il motivo privo di rilevanza ai fini dell'ordinanza impugnata.
- Le parti che propongono riesame devono indicare con chiarezza e specificità le ragioni di doglianza e confrontarsi con le argomentazioni esplicite del giudice per evitare che il ricorso sia dichiarato inammissibile; ciò include riportare elementi di fatto che il tribunale ha considerato rilevanti.
- La Corte può condannare il ricorrente alle spese e ad ammende quando il ricorso è inammissibile per aspecificità o per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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