Cassazione Penale, Sentenza n. 35365/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la determinazione della pena inflitta in appello per un reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione e cessione di cocaina: 58 g in 113 involucri e cessione di 0,8 g a Picchini Franco). Maddaloni deduce omissione di motivazione sulla esclusione della recidiva e vizio nel trattamento sanzionatorio (riduzione della pena di soli 3 mesi senza adeguata motivazione). Reynoso deduce vizio di motivazione nel trattamento sanzionatorio perché la Corte avrebbe ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti a circostanze aggravanti (non contestate) e avrebbe fissato una pena base prossima al massimo edittale, senza adeguata giustificazione, nonostante l'imputato fosse maggiorenne da pochi giorni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, perché la Corte di appello non ha fornito adeguata motivazione: (a) ha trattato le generiche come equivalenti ad aggravanti non contestate (Reynoso); (b) non ha motivato le ragioni del riconoscimento o della valutazione della recidiva (Maddaloni) né perché la pena base (3 anni e 6 mesi e 4.000 euro) fosse congrua e prossima al massimo edittale, né perché la maturazione delle attenuanti generiche giustificasse una riduzione di soli 3 mesi e 1.000 euro. Pertanto la determinazione della pena è annullata. La sentenza è invece dichiarata irrevocabile nella parte relativa all'affermazione della responsabilità penale degli imputati (ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La fattispecie contestata è stata ricondotta al comma 5 dell'art. 73 (traffico/ detenzione ai fini di spaccio). La Corte ha ritenuto che, una volta qualificata la fattispecie in tal modo, la motivazione sulla determinazione della pena (pena base prossima al massimo edittale e riduzioni concesse) dovesse essere particolarmente esplicita; la carenza di tale motivazione ha portato all'annullamento della sola determinazione della pena.
Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza nella parte relativa all'affermazione della responsabilità penale degli imputati, ossia la condanna di merito resta definitiva nonostante l'annullamento limitato alla quantificazione della pena.
Massime di principio
- La Corte d'appello deve motivare chiaramente le ragioni che giustificano il riconoscimento o l'esclusione della recidiva; l'omessa o insufficiente motivazione può determinare annullamento limitato alla pena.
- Non è ammissibile trattare le circostanze attenuanti generiche come "equivalenti" a circostanze aggravanti quando queste ultime non sono state contestate: occorre motivazione specifica se si attribuisce a fattori generici un valore tale da contrastare la recidiva o altre aggravanti.
- Quando la pena base è fissata in misura prossima al massimo edittale, la Corte deve spiegare dettagliatamente i parametri di valutazione (gravità della condotta, quantità di stupefacente, modalità, responsabilità specifica) che giustificano tale scelta; l'assenza di tale motivazione può comportare annullamento della determinazione della pena.
- L'annullamento limitato alla determinazione della pena non incide sull'accertamento della responsabilità se quest'ultimo è divenuto irrevocabile: la condanna può rimanere definitiva mentre la quantificazione della pena viene riformata o ridenominata.
- In ricorsi per vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio, il rimedio tipico è l'annullamento parziale con rinvio o ripetizione della valutazione sulla pena, salvo che la responsabilità penale non sia ormai irrevocabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35309/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35311/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35313/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35314/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35316/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35320/2024 del 20/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →