Sentenza del 18/09/2015 n. 18385 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento IVA per il 2002 e il 2003, notificato alla società il 13 novembre 2006 e fondato su un processo verbale del 26 ottobre 2006. L’Agenzia contestava operazioni ritenute riconducibili a una frode carosello e negava la detraibilità dell’IVA; la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo insufficienti i documenti prodotti e gravante sulla contribuente la prova dell’effettività delle operazioni. In cassazione la società ha dedotto sette motivi; l’Agenzia ha proposto un ricorso incidentale condizionato. La questione preliminare decisiva, rilevata anche d’ufficio, era però che la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 19 settembre 2005, prima della notifica dell’avviso e dell’instaurazione del giudizio tributario: il ricorso originario era stato proposto dalla sola società estinta, senza gli ex soci succeduti nei rapporti pendenti.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società e cassato senza rinvio la sentenza della CTR, perché la causa non poteva essere proposta: al momento del ricorso in primo grado, la società era già estinta e priva di capacità processuale. La Corte ha precisato che l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014, che differisce di cinque anni gli effetti dell’estinzione ai fini degli atti tributari, non si applicava: la richiesta di cancellazione era stata presentata nel 2005, prima dell’entrata in vigore della norma, il 13 dicembre 2014. I sette motivi principali e l’unico motivo incidentale condizionato non sono stati esaminati, poiché assorbiti dalla questione preliminare. Le spese dell’intero giudizio sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate, in considerazione del consolidamento giurisprudenziale successivo all’avvio del giudizio.
Norme richiamate
per effetto della riforma societaria di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali o di persone ne comporta l'estinzione, con il conseguente venir meno della loro capacità e soggettività; e ciò a decorrere dalla cancellazione, se successiva al 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003), ovvero a decorrere dal 1 gennaio 2004, se anteriore.
La cancellazione determina l’estinzione della società e il venir meno della sua capacità e soggettività. Per le cancellazioni successive al 1° gennaio 2004, l’effetto decorre dalla data della cancellazione.
Art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
Occorre pertanto - ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo - cassare senza rinvio l'impugnata sentenza, perchè la causa non poteva essere proposta.
Quando la causa non poteva essere proposta, la Cassazione cassa senza rinvio la decisione impugnata, senza esaminare le ulteriori censure.
Art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175 del 2014
La norma, infatti (contrariamente a quanto talora sostenuto dall'amministrazione finanziaria nelle sue circolari), opera su un piano sostanziale, non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione e non ha valenza interpretativa: pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nella disposizione in discorso, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2, si applica esclusivamente ai casi (diversi da quello di specie) in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente).
Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione è una regola sostanziale, non interpretativa, e si applica solo alle società la cui richiesta di cancellazione è presentata dal 13 dicembre 2014 in poi. Non si estende retroattivamente alle cancellazioni anteriori.
Massime di principio
- Una società cancellata dal registro delle imprese dopo il 1° gennaio 2004 è estinta dalla data della cancellazione e non può agire o resistere in giudizio in proprio.
- Dopo l’estinzione, i rapporti pendenti possono proseguire nei confronti dei soci successori, secondo le regole sulla loro responsabilità; non basta che agisca la società cancellata, e il giudizio deve coinvolgere i soggetti legittimati.
- Se il ricorso introduttivo è stato presentato dalla sola società già estinta, il giudice deve rilevare il difetto di capacità processuale e la causa non proponibile; in cassazione ciò comporta la cassazione senza rinvio e rende superfluo l’esame delle questioni di merito.
- Il differimento quinquennale previsto dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 opera solo per le richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014; non salva gli atti o i giudizi relativi a società cancellate prima di tale data.
- Le spese possono essere compensate o lasciate a carico di chi le ha anticipate quando il principio giurisprudenziale decisivo si è consolidato dopo l’instaurazione del giudizio.
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