Cassazione Penale, Ordinanza n. 01876/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha censurato la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, riproponendo doglianze già formulate in appello. Con il secondo motivo ha contestato il trattamento giuridico del fatto, sostenendo che non ricorressero i presupposti per la configurabilità del reato di lesioni nella forma aggravata e per la procedibilità d'ufficio. Con il terzo motivo ha lamentato l'eccessività della pena, assumendo che il giudizio di bilanciamento delle circostanze avrebbe dovuto essere formulato in termini di prevalenza e non di equivalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era meramente riproduttivo di doglianze già esaminate in appello con argomentazione non manifestamente illogica e conforme alla giurisprudenza di legittimità; che il secondo motivo era manifestamente infondato, perché il reato di lesioni risultava configurabile nella forma aggravata in ragione del nesso teleologico e quindi procedibile d'ufficio; e che il terzo motivo era generico, non confrontandosi con la puntuale motivazione resa dai giudici di merito sul bilanciamento circostanze e sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Reato oggetto della condanna impugnata; la Corte si limita a prendere atto della sentenza di merito e non sviluppa ulteriormente il contenuto della fattispecie.
Non citato espressamente nel testo fornito, ma la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende secondo il regime processuale applicabile; tuttavia dal testo emerge solo l'effetto sanzionatorio finale, non la norma.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, quando tale motivazione non presenti manifeste illogicità.
- È manifestamente infondato il motivo che contesti la procedibilità d'ufficio del reato quando il giudice di merito abbia ritenuto integrata una forma aggravata del delitto di lesioni fondata sul nesso teleologico.
- In tema di trattamento sanzionatorio, il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito sul giudizio di bilanciamento delle circostanze: la mera allegazione dell'eccessività della pena o della preferenza per un diverso esito del bilanciamento è censura generica e non autosufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01737/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01742/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01811/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01816/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01824/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01833/2025 del 15/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →