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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21365/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società immobiliare per il pagamento di somme a titolo di corrispettivo per l’uso di due locali e servizi accessori situati in un immobile di sua proprietà. La professionista opponente ha dedotto che il rapporto fosse una locazione, nulla per difetto di forma scritta e di registrazione, chiedendo anche la ripetizione delle somme già versate. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione; la Corte d’appello ha revocato il decreto ingiuntivo ma ha comunque condannato la professionista al pagamento della medesima somma, qualificando il rapporto come contratto atipico di coworking e ritenendo comunque provato il godimento dei locali e l’inadempimento al pagamento del corrispettivo. In cassazione è stato proposto un solo motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando violazione degli artt. 1571 ss. c.c. per erronea qualificazione del contratto: secondo la ricorrente, dagli atti risultava la disponibilità di più stanze, postazioni e servizi per un lungo periodo, circostanze incompatibili con il coworking e invece indicative di una locazione; da ciò deriverebbero la nullità del contratto e il diritto alla ripetizione dell’indebito. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché diretto a ottenere un nuovo apprezzamento di merito sulla qualificazione del contratto, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre osservato che, anche a voler ritenere il rapporto una locazione, il godimento pacifico dei locali avrebbe comunque imposto il pagamento del corrispettivo ex art. 1591 c.c., con conseguente dubbia sussistenza dell’interesse a ricorrere.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura miri a sollecitare una diversa qualificazione del rapporto contrattuale, operazione non consentita in sede di legittimità, e ha aggiunto che, comunque, la ricorrente non avrebbe un interesse giuridicamente apprezzabile all’accoglimento, perché il godimento dei locali imporrebbe in ogni caso il versamento di un corrispettivo. Non essendosi costituita la resistente, non sono state liquidate spese di lite; la ricorrente è stata però condannata al pagamento di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a contestare l’apprezzamento di merito sulla qualificazione del contratto.

  • artt. 1571 ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in tema di locazione; la Corte ha osservato che la qualificazione del rapporto è riservata al giudice di merito e non può essere rivista in cassazione se non nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 1591 c.c.

    Anche ove il rapporto fosse stato qualificato come locazione, il godimento dell’immobile avrebbe comunque imposto il pagamento del corrispettivo, sicché non vi sarebbe stata utilità concreta all’accoglimento del ricorso.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la domanda di ripetizione dell’indebito; la Corte non ha accolto tale impostazione perché ha escluso la nullità del titolo nei termini prospettati e ha ritenuto comunque dovuto il compenso per il godimento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Cita il procedimento di definizione anticipata; la Corte conferma la manifesta inammissibilità del ricorso e applica anche la sanzione pecuniaria prevista dal quarto comma richiamato nel testo.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    È stato utilizzato come base per la condanna al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica di un contratto è attività riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito richiedere una nuova valutazione del fatto negoziale per ottenere una diversa qualificazione più favorevole.
  • La censura di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a contestare l’accertamento e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuti dal giudice di merito.
  • Anche se una parte contesta la nullità del rapporto negoziale e chiede la ripetizione di quanto versato, il ricorso può difettare di interesse quando, in base ai fatti pacifici, il godimento del bene o della prestazione comporti comunque un corrispettivo dovuto.
  • Nella valutazione dell’ammissibilità del ricorso è necessario verificare non solo la correttezza della doglianza, ma anche la concreta utilità pratica dell’accoglimento per la parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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