Cassazione Penale, Ordinanza n. 04482/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per il delitto di ricettazione. L'unico motivo deduceva la mancanza di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che non vi fosse prova della ricezione dell'assegno di provenienza furtiva da parte di terzi, che non potesse escludersi un ritrovamento casuale da parte dell'imputato e che la Corte territoriale avesse indebitamente invertito l'onere della prova in punto di dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della Corte di merito era conforme alla giurisprudenza di legittimità: per gli assegni e altri documenti che conservano chiari i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, lo smarrimento non fa cessare il potere di fatto del titolare; l'impossessamento senza restituzione integra furto e la successiva circolazione del bene, con trasferimento a terzi, integra ricettazione in capo ai successivi possessori. Quanto al dolo, la Corte ha richiamato il principio per cui è configurabile la consapevolezza dell'illecita provenienza quando si riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco fuori dalle regole della sua circolazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La ricettazione è ritenuta configurabile in capo ai successivi possessori del bene di provenienza illecita; nel caso di assegno o modulo di assegno bancario in bianco acquisito fuori dalle regole di circolazione, la provenienza illecita può essere consapevolmente percepita dal destinatario.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, la motivazione del giudice di merito è immune da censura se valorizza la natura del bene ricevuto e le circostanze oggettive che rendono evidente la sua provenienza illecita, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova sul dolo.
- Quando il bene sottratto o smarrito conserva segni esteriori inequivoci del legittimo possesso altrui, l'impossessamento senza restituzione integra furto; la successiva circolazione del bene a terzi può integrare ricettazione nei confronti degli ulteriori detentori.
- Per gli assegni e gli altri titoli/documenti che per loro natura sono destinati a restare nella disponibilità esclusiva del titolare o di soggetti delegati, il ricevimento o l'acquisto fuori dai canali leciti è indice forte della consapevolezza dell'illecita provenienza.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve nella mera contestazione del ragionamento probatorio di merito, senza evidenziare una reale mancanza di motivazione o un vizio giuridico rilevante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04342/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04344/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04346/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04347/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04348/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04349/2026 del 03/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →