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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11001/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per tre motivi principali: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Macerata in favore di quello di Milano, sulla base del fatto che i vaglia postali erano stati effettuati a Milano; 2) vizio di motivazione e mancanza di prova in ordine alla sussistenza del reato di truffa, sostenendo che non vi è prova che i pagamenti siano stati effettivamente incassati dal ricorrente e che l'inadempimento sarebbe di natura civilistica e non dolosa; 3) vizio di motivazione sull'applicazione della recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto l'eccezione di incompetenza territoriale tardiva perché proposta oltre il termine previsto (art. 21, comma 2 c.p.p., in relazione alle questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p.), richiamando la prevalenza dell'interesse alla speditezza del processo. Sul secondo motivo ha confermato la valutazione di merito: i vaglia postali erano intestati al ricorrente, sicché solo lui o un suo delegato potevano incassarli, e vi erano artifici (uso del nome di una società non più esistente) idonei a integrare la truffa; le questioni proposte dal ricorrente costituivano mera rilettura alternativa dei fatti non sindacabile in Cassazione. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto corretta la motivazione sulla recidiva (fondata sui numerosi precedenti penali) e sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando i parametri dell'art. 133 c.p.; la motivazione della Corte d'appello è stata considerata adeguata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 21 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per proporre le questioni preliminari; la Corte ha interpretato che l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dopo l'apertura del dibattimento è tardiva e dunque inammissibile.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Riferimento alle questioni preliminari: la giurisprudenza richiede che le questioni di competenza debbano essere sollevate nei termini stabiliti per le questioni preliminari.

  • art. 133 cod. pen.

    Indica i parametri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito può valorizzare uno o più elementi di tale articolo per negare le attenuanti.

  • giurisprudenza Corte Costituzionale

    sentenze n. 349/2000, n. 130/1995, n. 521/1991

    Richiamate per sostenere la prevalenza dell'interesse pubblico alla speditezza del processo rispetto alla possibilità di discutere tardivamente la competenza territoriale.

  • giurisprudenza di legittimità citata

    Sez. U. n. 27996 del 2012 (Forcelli); Sez.1 n. 26699 del 23/05/2013 (Singh Balgit)

    Principi consolidati secondo cui non è più proponibile la questione di competenza territoriale dopo l'apertura del dibattimento, anche in caso di mutamento dell'imputazione.

Massime di principio

  • L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere sollevata nei termini delle questioni preliminari (art. 21 c.p.p. e art. 491 c.p.p.): se proposta dopo l'apertura del dibattimento è normalmente inammissibile.
  • In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione dei fatti e delle prove salvo vizi di motivazione; la Corte verifica principalmente la correttezza dell'applicazione del diritto e la logica della motivazione del giudice di merito.
  • Pagamenti effettuati tramite strumenti nominativi (es. vaglia intestati) costituiscono elemento probatorio significativo dell'incasso imputabile al destinatario salvo prova contraria che dimostri l'intervento di terzi.
  • L'uso fraudolento o ingannevole del nome di società o di rapporti commerciali pregresse può costituire artificio/ raggiro idoneo a integrare il reato di truffa quando sia collegato alla volontà di ottenere indebitamente somme.
  • La recidiva può essere applicata se il giudice di merito motiva in modo specifico la continuità o la rilevanza dei precedenti rispetto al fatto in esame; per le attenuanti generiche è sufficiente che il giudice privilegi uno dei parametri dell'art. 133 c.p.
  • Le censure generiche sulla valutazione della prova o proposte come letture alternative dei fatti difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione se la motivazione di merito è congrua e supportata.

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