Cassazione Civile, Ordinanza n. 32693/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR maturato durante un rapporto di lavoro subordinato con una società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria. L'ente previdenziale aveva negato la prestazione eccependo, già in sede amministrativa, la prescrizione dei contributi e la mancata regolarizzazione contributiva del rapporto. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda del lavoratore; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo provata l'esistenza del rapporto di lavoro anche in base all'accertamento compiuto in sede di opposizione allo stato passivo e richiamando il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. In cassazione l'ente deduceva due motivi: 1) violazione dell'art. 2 l. n. 297/1982 e delle norme sul principio di autonomia dell'obbligazione previdenziale, perché l'accertamento del rapporto di lavoro in sede concorsuale non sarebbe stato opponibile all'INPS, che non aveva partecipato a quel giudizio; 2) violazione delle norme sul Fondo di garanzia e degli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c., nonché dell'art. 3, comma 10, l. n. 335/1995, perché la prestazione non avrebbe potuto essere riconosciuta in presenza di contributi prescritti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché non censurava in modo specifico la ratio della decisione di merito né confrontava adeguatamente gli sviluppi giurisprudenziali in tema di Fondo di garanzia e accertamento del credito in sede concorsuale; inoltre, la sentenza impugnata non si fondava solo sul preteso giudicato fallimentare, ma anche su ulteriori elementi documentali. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la prescrizione dei contributi impedisca l'intervento del Fondo di garanzia, affermando la continuità con i precedenti di legittimità secondo cui il principio di automaticità delle prestazioni opera anche per tali prestazioni, in mancanza di una deroga espressa. Conseguentemente, l'ente ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
disciplina l'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR; la prestazione è dovuta in presenza dei presupposti accertati, senza che la prescrizione dei contributi o la mancata partecipazione dell'ente al giudizio concorsuale, di per sé, escludano l'obbligo di intervento.
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina previdenziale; non è stato ritenuto idoneo a scalfire la decisione di merito.
richiamato dal ricorrente in combinazione con le norme sul Fondo di garanzia e sul principio di automaticità; la Corte non ne ha tratto un limite alla prestazione richiesta.
esprime il principio generale di automaticità delle prestazioni previdenziali; la Corte ribadisce che esso vale anche per il Fondo di garanzia, salvo espresse deroghe di legge.
art. 3, comma 10, l. n. 335/1995
invocato per sostenere la rilevanza della prescrizione contributiva; la Corte ha escluso che tale prescrizione impedisca l'intervento del Fondo nelle prestazioni in esame.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
richiamato per sottolineare l'esigenza di specificità delle doglianze in appello, specificità che il ricorso non ha dimostrato.
fondamento della condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato aggiuntivo, nei limiti in cui il testo è stato riportato.
art. 27 r.d.l. n. 636/1939
richiamato come norma speciale in tema di automaticità delle prestazioni IVS; la Corte precisa che non ha portata generale per tutte le prestazioni previdenziali.
art. 2, ottavo comma, l. n. 297/1982
richiamato per evidenziare il finanziamento generale del Fondo di garanzia, senza necessità di un minimo di contributi accreditati per il singolo lavoratore.
Massime di principio
- Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali opera in via generale anche per le prestazioni del Fondo di garanzia, salvo che una legge speciale preveda espressamente una deroga; la sola prescrizione dei contributi non basta, di per sé, a escludere la prestazione.
- Nel giudizio volto a ottenere il pagamento del TFR dal Fondo di garanzia, l'ente previdenziale non può limitarsi a contestare in modo generico il giudicato formatosi in sede concorsuale o l'accertamento del credito: occorre una censura specifica e coerente con la ratio decidendi della decisione impugnata.
- L'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito da TFR in sede concorsuale può costituire il presupposto per determinare la misura dell'intervento del Fondo, ma la decisione di merito può fondarsi anche su ulteriori elementi documentali, sicché la sola contestazione del giudicato fallimentare può risultare insufficiente.
- Per le prestazioni a carico del Fondo di garanzia, la tutela del lavoratore contro l'insolvenza del datore di lavoro non è neutralizzata dalla mancata contribuzione o dalla prescrizione dei contributi, poiché l'intervento solidaristico è funzionale proprio a fronteggiare l'inadempimento datoriale in situazioni di insolvenza.
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