Cassazione Penale, Sentenza n. 19701/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Reggio Calabria (09/06/2022) che li aveva dichiarati responsabili del reato di minaccia aggravata (riqualificazione dagli artt. 337 -> artt. 612, comma 2, e 339 c.p.) e li aveva condannati a 400 euro di multa. In cassazione hanno lamentato: omissione nell'assunzione di una prova decisiva (richiesta di rinnovazione istruttoria non specificata) e vizi di motivazione, con richiesta di rivisitazione delle valutazioni probatorie riguardanti le dichiarazioni dei militari, l'assoluzione dal reato di falso e la portata intimidatoria delle affermazioni loro ascritte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente generico e non indicante la prova che si sarebbe dovuta assumere e la sua decisività; il secondo motivo era in realtà una richiesta di revisione del merito (vietata in sede di legittimità) e non ha prospettato un vizio di motivazione configurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Conseguentemente è stata confermata in pratica la decisione di merito: condanna per minaccia aggravata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende; non sono stati invece condannati a rimborsare le spese della parte civile, essendo questa non intervenuta in udienza pubblica.
Norme richiamate
reato originariamente contestato (resistenza a pubblico ufficiale) poi riqualificato; presente nella storia processuale ma non il titolo di reato per la condanna finale
art. 612, comma secondo, cod. pen.
disciplina della minaccia grave/ aggravata; la sentenza ha ritenuto configurabile la minaccia aggravata nei confronti del maresciallo Costa
richiamato per il profilo di procedibilità (persone riunite) che ha inciso sulla valutazione dell'improcedibilità per difetto di querela nella fase precedente
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, art. 12, comma 2
norma transitoria in tema di querela per i reati divenuti procedibili a querela: la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'obbligo dell'avviso quando la persona offesa si è già costituita parte civile e ha manifestato la volontà di punizione
art. 606 cod. proc. pen., lett. d) ed e)
criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione: la prova 'decisiva' deve essere indicata con specificità (lett. d) ) e i vizi di motivazione rilevabili solo se mancante, contraddittoria o manifestamente illogica (lett. e) ); il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava tali requisiti
Corte Cost. n. 186/2000 (richiamata nel testo)
principi sulla colpa nell'impugnazione e sulle spese: utilizzato per giustificare la comminazione di sanzione pecuniaria/rimessione alla Cassa delle ammende per impugnazione irrituale
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rinnovare o rivalutare il merito delle prove: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle risultanze processuali sono inammissibili.
- Una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria deve indicare chiaramente quale prova è stata negata, perché è decisiva e come la sua acquisizione avrebbe cambiato l'esito (art. 606, lett. d)). Motivi generici saranno respinti.
- Per contestare la motivazione in cassazione è necessario dimostrare una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica (art. 606, lett. e)); non bastano ipotesi alternative o deduzioni congetturali.
- Le dichiarazioni dei pubblici ufficiali o militari non sono automaticamente disattese dall'assoluzione degli imputati da altri reati: l'assoluzione per un capo non prova mendacio generalizzato dei testi.
- La transizione normativa sul passaggio di reati a querela (d.lgs. 36/2018) non impedisce la procedibilità quando la persona offesa si è già costituita parte civile e ha manifestato volontà di punizione.
- La mancata partecipazione della parte civile all'udienza pubblica in Cassazione può incidere sull'imposizione del rimborso delle spese: il giudice tende a non condannare l'imputato al rimborso delle spese della parte civile che non sia intervenuta alla discussione.
- In caso di impugnazioni considerate irrituali o prive di fondamento formale, il giudice di legittimità può infliggere una sanzione in favore della Cassa delle ammende.
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