Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19701/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Reggio Calabria (09/06/2022) che li aveva dichiarati responsabili del reato di minaccia aggravata (riqualificazione dagli artt. 337 -> artt. 612, comma 2, e 339 c.p.) e li aveva condannati a 400 euro di multa. In cassazione hanno lamentato: omissione nell'assunzione di una prova decisiva (richiesta di rinnovazione istruttoria non specificata) e vizi di motivazione, con richiesta di rivisitazione delle valutazioni probatorie riguardanti le dichiarazioni dei militari, l'assoluzione dal reato di falso e la portata intimidatoria delle affermazioni loro ascritte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente generico e non indicante la prova che si sarebbe dovuta assumere e la sua decisività; il secondo motivo era in realtà una richiesta di revisione del merito (vietata in sede di legittimità) e non ha prospettato un vizio di motivazione configurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Conseguentemente è stata confermata in pratica la decisione di merito: condanna per minaccia aggravata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende; non sono stati invece condannati a rimborsare le spese della parte civile, essendo questa non intervenuta in udienza pubblica.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    reato originariamente contestato (resistenza a pubblico ufficiale) poi riqualificato; presente nella storia processuale ma non il titolo di reato per la condanna finale

  • art. 612, comma secondo, cod. pen.

    disciplina della minaccia grave/ aggravata; la sentenza ha ritenuto configurabile la minaccia aggravata nei confronti del maresciallo Costa

  • art. 339 cod. pen.

    richiamato per il profilo di procedibilità (persone riunite) che ha inciso sulla valutazione dell'improcedibilità per difetto di querela nella fase precedente

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, art. 12, comma 2

    norma transitoria in tema di querela per i reati divenuti procedibili a querela: la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'obbligo dell'avviso quando la persona offesa si è già costituita parte civile e ha manifestato la volontà di punizione

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. d) ed e)

    criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione: la prova 'decisiva' deve essere indicata con specificità (lett. d) ) e i vizi di motivazione rilevabili solo se mancante, contraddittoria o manifestamente illogica (lett. e) ); il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava tali requisiti

  • Corte Cost. n. 186/2000 (richiamata nel testo)

    principi sulla colpa nell'impugnazione e sulle spese: utilizzato per giustificare la comminazione di sanzione pecuniaria/rimessione alla Cassa delle ammende per impugnazione irrituale

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per rinnovare o rivalutare il merito delle prove: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle risultanze processuali sono inammissibili.
  • Una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria deve indicare chiaramente quale prova è stata negata, perché è decisiva e come la sua acquisizione avrebbe cambiato l'esito (art. 606, lett. d)). Motivi generici saranno respinti.
  • Per contestare la motivazione in cassazione è necessario dimostrare una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica (art. 606, lett. e)); non bastano ipotesi alternative o deduzioni congetturali.
  • Le dichiarazioni dei pubblici ufficiali o militari non sono automaticamente disattese dall'assoluzione degli imputati da altri reati: l'assoluzione per un capo non prova mendacio generalizzato dei testi.
  • La transizione normativa sul passaggio di reati a querela (d.lgs. 36/2018) non impedisce la procedibilità quando la persona offesa si è già costituita parte civile e ha manifestato volontà di punizione.
  • La mancata partecipazione della parte civile all'udienza pubblica in Cassazione può incidere sull'imposizione del rimborso delle spese: il giudice tende a non condannare l'imputato al rimborso delle spese della parte civile che non sia intervenuta alla discussione.
  • In caso di impugnazioni considerate irrituali o prive di fondamento formale, il giudice di legittimità può infliggere una sanzione in favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.