Cassazione Penale, Sentenza n. 48234/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Perugia che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione a fini di cessione di eroina, circa 400 grammi). In primo grado l'imputato era stato trovato in possesso di due involucri contenenti eroina. In appello e poi in cassazione il ricorrente sosteneva di non essere pienamente consapevole della natura della sostanza trasportata (avrebbe solo recapitato una busta per conto di un terzo, per 200 euro) e deduceva che le circostanze (compenso modesto, trasporto a piedi in pubblico, modalità) potevano far ritenere plausibile una diversa ricostruzione, anche per escludere il dolo specifico o per ricondurre il fatto alla ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Contestava inoltre l'uso della prova presuntiva ex art. 192, comma 2, c.p.p., ritenendo mancanti gli elementi gravi, precisi e concordanti sul dolo in relazione al tipo di stupefacente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, ritenendo che i motivi proposti fossero meramente reiterativi delle censure di merito già disattese con motivazione congrua dalla Corte territoriale. La Corte ha ritenuto irrilevante la tesi difensiva sulla mancata consapevolezza del contenuto dell'involucro alla luce del rinvenimento inequivoco della sostanza, della reazione energica dell'imputato per sottrarsi al controllo e dell'onerosità del trasporto (compenso), elementi che indicano la piena consapevolezza e giustificano la qualificazione del fatto come detenzione ai fini di spaccio di eroina. È stata esclusa l'applicabilità della lieve entità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
Norma che sanziona la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; applicata per la detenzione di circa 400 grammi di eroina, ritenuta idonea a configurare il reato di detenzione a fini di cessione.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Prevede l'ipotesi di lieve entità. I giudici di merito hanno escluso la sua applicabilità in ragione della tipologia e del quantitativo dello stupefacente (circa 400 grammi di eroina).
codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Norma sulla prova presuntiva: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle presunzioni alla luce degli elementi (quantità, modalità del trasporto, reazione dell'imputato, corrispettivo) che costituiscono indici gravi, precisi e concordanti del dolo relativo alla natura della sostanza.
Massime di principio
- Il rinvenimento materiale della sostanza nella disponibilità dell'imputato, ove non accompagnato da elementi concreti e plausibili che dimostrino l'ignoranza della natura del contenuto, è normalmente valutato come prova della consapevolezza del possesso.
- Elementi quali reazione evasiva al controllo, corrispettivo per il trasporto e modalità del trasporto (es. consegna in luogo pubblico) possono integrare indici logici che consentono di desumere il dolo specifico e la destinazione alla cessione.
- Per contestare efficacemente le presunzioni probatorie (art. 192 c.p.p.) è necessario proporre elementi concreti, specifici e plausibili che rendano l'ipotesi alternativa più ragionevole; mere congetture o letture alternative dei fatti, prive di riscontri, sono inammissibili in Cassazione.
- L'eccezione della lieve entità (art. 73, comma 5) richiede il rispetto di criteri oggettivi e quantitativi: quantitativi rilevanti (come 400 g di eroina) rendono difficilissima la sua invocazione.
- In fasi di ricorso in Cassazione non è consentita una rivalutazione globale del materiale probatorio: la censura deve evidenziare vizio di motivazione o violazione di legge, non il semplice dissenso sulla valutazione dei fatti.
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