Cassazione Penale, Sentenza n. 7358/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di diffamazione (art. 595 c.p.) per frasi pubblicate sulla propria pagina Facebook (es. "veniteci voi a mangiare in questo porcile") rivolte al gestore della struttura alberghiera, Gabriele Di Carlo. In cassazione contestava: 1) l'insufficienza del compendio probatorio (si basava su screen-shots estratti dalla pagina Facebook senza accertamento dell'indirizzo IP) e la violazione degli artt. 192 c.p.p. e 240 c.p.p.; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per provocazione (art. 599, comma 2 c.p.) in relazione allo stato di prostrazione psicologica dovuto al sisma; 3) la mancata valutazione della particolare tenuità del fatto e della non abitualità della condotta (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva fornito motivazione coerente e conforme alla giurisprudenza sul valore indiziario di elementi quali movente, rapporto tra le parti, contenuto e provenienza dei post dalla bacheca dell'imputato; non è necessario l'accertamento dell'IP se sussiste convergenza di plurimi e precisi indizi. Il secondo motivo (art. 599, comma 2) è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non ha indicato quale fatto ingiusto esterno avrebbe giustificato la reazione né la correlazione oggettiva tra quello stato d'animo e la condotta. Il terzo motivo (art. 131-bis) è stato anch'esso ritenuto generico e aspecifico e in contrasto con la motivazione della Corte territoriale che aveva valorizzato la gravità del fatto e i danni subiti dalla parte offesa. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina la diffamazione; la Corte ha ritenuto integrato il reato con riferimento alle espressioni offensive pubblicate su Facebook nei confronti della persona offesa
Riferimento alla valutazione della prova nel giudizio; il ricorso lamentava vizio di motivazione ma la Corte ha ritenuto la valutazione del merito adeguata e coerente
Norma sul divieto di utilizzazione di atti anonimI/illegittimi; la Corte ha ritenuto che gli screen-shots non fossero nulli o inutilizzabili se integrati da elementi indiziari convergenti
Causa di non punibilità per provocazione; la Corte richiede specificità e correlazione oggettiva tra il fatto ingiusto altrui e la reazione dell'agente, non riconosciuta per difetto di prova concreta
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale ha escluso la sua applicazione considerata la gravità del fatto e i danni alla persona offesa
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e somme in favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o infondati; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente
Massime di principio
- Schermate (screen-shots) pubblicate su profili social possono valere come prova di paternità dei post se sussiste convergenza di plurimi e precisi indizi (movente, rapporto tra le parti, contenuto offensivo, provenienza dalla bacheca dell'imputato, uso del nickname), pertanto l'assenza di accertamento dell'IP non è automaticamente decisiva
- La causa di non punibilità per provocazione (art. 599, comma 2) richiede indicazione precisa e apprezzabile oggettivamente del fatto ingiusto altrui e della correlazione tra quel fatto e la reazione: non basta la mera percezione soggettiva o una generica situazione di disagio
- La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) non si applica se la gravità dell'offesa e le conseguenze dannose (es. danni economici o reputazionali alla parte offesa) risultano evidenti e motivate dal giudice
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi direttamente con le argomentazioni della motivazione impugnata: censure generiche o aspecifiche sono normalmente dichiarate inammissibili
- Chi propone ricorso in cassazione deve prevedere il rischio di condanna per spese e somme in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o colpa processuale, quindi occorre cura nella formulazione dei motivi
Testo integrale
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