Cassazione Penale, Ordinanza n. 19375/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado per un reato in materia di stupefacenti e poi destinatario di una riforma parziale della pena in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico vizio di motivazione. In particolare ha contestato la mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto valorizzare diversamente le circostanze concrete del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che i giudici di merito avevano escluso correttamente la lieve entità sulla base del dato ponderale della sostanza rinvenuta, pari a oltre 400 dosi medie singole, elemento incompatibile con il minimo grado di offensività richiesto per la riqualificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse immune da vizi logici o giuridici nel negare l'applicazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, valorizzando la consistenza quantitativa dello stupefacente sequestrato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella proposizione del ricorso ai fini dell'esonero previsto dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità richiede un livello minimo di offensività, che può essere escluso quando la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta sia significativamente elevata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende non si applica se la parte ha proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La configurabilità della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti va esclusa quando la quantità complessiva della sostanza sequestrata denota un'offensività incompatibile con il minimo disvalore richiesto dalla norma.
- In sede di legittimità, la censura di vizio di motivazione è inammissibile quando la decisione di merito abbia dato una giustificazione logica e giuridicamente corretta, fondata su un dato oggettivo decisivo come la rilevante quantità di droga.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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