Cassazione Penale, Sentenza n. 50305/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla sola pena dell'ammenda per contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro. Ha proposto appello, deducendo la violazione dell'art. 568 c.p.p. e la incompetenza della Corte d'appello a decidere dato che la sentenza infliggeva solo ammenda (impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 593, ultimo comma). La difesa censurava la mancata qualificazione dell'appello come ricorso per cassazione e chiedeva che gli atti fossero trasmessi alla Corte di cassazione; in subordine si chiedeva l'annullamento per estinzione dei reati per prescrizione. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riqualificato l'appello come ricorso per cassazione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata (cioè la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato l'appello inammissibile). Tuttavia il ricorso così qualificato è stato dichiarato inammissibile perché le censure attengono a questioni di fatto, precluse in sede di legittimità. Pertanto la condanna di primo grado resta efficace. La Corte ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende per profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione. La richiesta di annullamento sulla base della prescrizione è stata ritenuta non applicabile nella situazione concreta, poiché la prescrizione è maturata successivamente alla sentenza impugnata e l'inammissibilità del ricorso non consente di far formare un valido rapporto di impugnazione per rilevare cause di non punibilità.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Disciplina il trattamento cartolare dell'impugnazione (procedimento svolto per iscritto, senza udienza). La Corte ha trattato il ricorso secondo questa norma.
Stabilisce i compiti del giudice che riceve un'impugnazione effettuata con un mezzo diverso da quello previsto: verifica l'impugnabilità dell'atto e la 'voluntas impugnationis' e, se ricorre, trasmette gli atti al giudice competente o qualifica l'impugnazione. La Corte ha richiamato questo principio come fondamento per la riqualificazione dell'appello in ricorso per cassazione.
Indica i mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze penali; l'ultimo comma prevede che le sentenze che irrogano soltanto l'ammenda sono impugnabili in cassazione e non in appello. Questa norma è centrale nel motivo del ricorso e nella decisione di riqualificazione.
Regola le cause di estinzione del reato e la loro rilevabilità. La Corte richiama il principio che, se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma un valido rapporto di impugnazione e non può essere dichiarata una causa di non punibilità intervenuta successivamente (es. prescrizione).
Norma sul sospensione della prescrizione in determinate fasi del procedimento (richiamata nel contesto storico-normativo della disciplina della prescrizione). La sentenza osserva il regime della prescrizione alla luce delle modifiche normative intervenute.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado irroga soltanto l'ammenda, il rimedio corretto è il ricorso per cassazione (art. 593, ultimo comma); proporre appello è impugnazione erronea.
- Quando il giudice riceve un'impugnazione con mezzo errato deve verificare l'impugnabilità dell'atto e la 'voluntas impugnationis' e, se presenti, riqualificare e trasmettere gli atti al giudice competente (art. 568 c.p.p.).
- Se la Corte territoriale dichiara inammissibile un appello invece di riqualificarlo, la Cassazione può annullare senza rinvio la decisione della Corte territoriale e qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione.
- La Corte di cassazione non può qualificare come ammissibile un ricorso che sia manifestamente fondato su questioni di fatto; tali censure sono precluse in sede di legittimità e rendono il ricorso inammissibile.
- La prescrizione intervenuta dopo la pronuncia impugnata non può essere rilevata dalla Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione utile a far emergere cause di non punibilità.
- Proporre il rimedio procedurale sbagliato può comportare conseguenze economiche (spese e somme in favore della Cassa delle Ammende) se sussistono profili di colpa nella scelta dell'impugnazione.
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