Cassazione Civile, Ordinanza n. 13007/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda ex art. 2901 c.c. proposta da una sorella contro il fratello per far dichiarare inefficace nei suoi confronti un atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. stipulato nel 2016 in favore della madre. La creditrice deduceva di avere un credito nei confronti del fratello derivante dalla cessione delle proprie quote della s.n.c. di farmacia familiare, credito che il fratello non avrebbe adempiuto secondo gli accordi, compreso il pagamento dell’ultima tranche in danaro. Sosteneva inoltre che il debitore avesse posto in essere un precedente atto di destinazione nel 2014, poi revocato per consentire l’iscrizione di ipoteca a garanzia di mutuo bancario, e infine il nuovo vincolo del 2016 in favore della madre, con conseguente sottrazione di beni alla garanzia patrimoniale. Il resistente contestava la domanda affermando, tra l’altro, che la creditrice si fosse avvalsa di un documento falso in un diverso giudizio, che su un bene era già stato concesso sequestro conservativo sufficiente a garantire il credito e che l’atto di destinazione impugnato costituiva adempimento di un’obbligazione familiare verso la madre. Il motivo unico di ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 342 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere inutilizzabili i documenti del fascicolo di primo grado non riprodotti in appello, nonostante il fascicolo fosse telematico e quindi integralmente acquisito al secondo grado, con violazione del principio di immanenza/acquisizione della prova documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la prova documentale, anche se prodotta telematicamente o su supporto cartaceo, non si disperde nel passaggio tra i gradi di giudizio; il giudice d’appello può fondarsi su documenti già acquisiti nel primo grado anche se non rinvenibili nei fascicoli di parte, e, se del caso, può ordinare la produzione in copia o in originale, purché la parte indichi specificamente in appello quali documenti siano decisivi e per quali ragioni. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva sviluppato in modo specifico la deduzione sulla decisività dei singoli documenti asseritamente non valutati, sicché la censura è stata respinta. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state compensate per il sopravvenuto consolidamento nomofilattico del principio applicato. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria proposta dalla creditrice per rendere inefficace l’atto di destinazione compiuto dal debitore.
norma richiamata quale disciplina dell’atto di destinazione oggetto di revocatoria.
richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la pretesa erronea valutazione della prova documentale.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla specificità delle deduzioni e dei documenti da valorizzare in appello.
richiamato nel motivo di ricorso per la distribuzione dell’onere della prova in relazione ai documenti non riprodotti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di prova documentale, il principio di non dispersione della prova comporta che il documento ritualmente prodotto nel primo grado conserva efficacia nel processo e non perde rilevanza per il solo fatto che non sia nuovamente riprodotto in appello, anche quando il fascicolo sia telematico.
- Il giudice d’appello può utilizzare documenti già acquisiti nel primo grado anche se non rinvenibili nei fascicoli di parte, purché il loro contenuto sia comunque desumibile dagli atti del processo o, se necessario, la parte interessata ne chieda specificamente la produzione.
- La parte che denuncia in cassazione l’omessa valutazione di documenti del primo grado deve indicare in modo puntuale quali documenti siano decisivi e quale incidenza concreta avrebbero avuto sulla decisione; una censura generica è inammissibile o comunque infondata.
- La mera acquisizione telematica del fascicolo di primo grado esime la parte da una nuova produzione in appello, sicché non è corretto dichiarare inutilizzabili i documenti per il solo difetto di riproduzione materiale nel secondo grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12977/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_civile · 15 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12978/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_civile · 15 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12980/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_civile · 15 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12981/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_civile · 15 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12982/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_civile · 15 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12983/2025 del 15/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →