Cassazione Civile, Ordinanza n. 22663/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia nasce dalla successione legittima di un soggetto deceduto lasciando eredi i figli. Alcuni coeredi, eredi del figlio premorto, hanno convenuto in giudizio la coerede sostenendo che alcuni immobili ereditari e due libretti di deposito a risparmio fossero stati posseduti dal loro dante causa e chiedendone l'acquisto per usucapione. La convenuta ha resistito deducendo di avere posseduto in via esclusiva, sin dal 1976, porzioni del fabbricato sito in Lozzo Atesino e ha chiesto il rigetto della domanda attrice, con accertamento dell'usucapione della corrispondente quota del fabbricato. In via aggiuntiva ha domandato anche la divisione di altri beni ereditari. Il Tribunale ha accolto la domanda principale e rigettato le riconvenzionali; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo: irrilevante, perché non confessoria, una lettera del tecnico incaricato da uno dei coeredi che faceva riferimento alla porzione di casa occupata dalla convenuta; non provato il possesso esclusivo della convenuta sulle porzioni del fabbricato; provato invece il possesso dell'intero fabbricato e dei libretti in capo al coerede attore; prescritta l'accettazione dell'eredità da parte della convenuta, escludendo che la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà potesse valere come accettazione espressa. In cassazione la ricorrente ha censurato: 1) l'omesso esame della lettera del tecnico, che pur priva di valore confessorio avrebbe dovuto essere valutata come elemento indiziario; 2) e 3) la valutazione del possesso sulle porzioni del fabbricato, assorbiti dall'accoglimento del primo motivo; 4) la violazione degli artt. 475 e 480 c.c., sostenendo che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenendo l'assunzione del titolo di erede, integrasse accettazione espressa dell'eredità e quindi impedisse la prescrizione del relativo diritto; 5) la violazione delle norme sull'usucapione e sul possesso in relazione ai libretti bancari al portatore, perché l'acquisto non poteva essere fondato sulla mera inerzia della coerede, occorrendo un possesso esclusivo uti dominus, non desumibile dal solo possesso materiale del libretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il quarto e il quinto motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso dal materiale valutabile la lettera del tecnico, che, pur non avendo efficacia confessorio-strictu sensu, poteva essere apprezzata come indizio. Ha inoltre affermato che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l'assunzione del titolo di erede, resa a pubblico ufficiale, può integrare accettazione espressa ex art. 475 c.c., essendo una dichiarazione uscita dalla sfera del dichiarante. Infine, ha censurato l'affermazione dell'usucapione dei libretti bancari al portatore perché fondata sulla sola inerzia dell'altra coerede e non su un possesso esclusivo con animus domini, precisando che la legittimazione al pagamento derivante dal possesso del titolo non coincide con la titolarità sostanziale del diritto se il bene era originariamente comune. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma sul vizio di nullità della sentenza dedotto in via subordinata
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.
base processuale delle censure accolte
l'accettazione espressa dell'eredità si ha quando il chiamato assume il titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può integrare tale requisito se contiene l'assunzione del titolo di erede ed è resa a pubblico ufficiale
norma sulla prescrizione del diritto di accettare l'eredità, richiamata per censurare la declaratoria di prescrizione
norma sull'usucapione ordinaria richiamata per contestare l'acquisto dei libretti
norma richiamata nel motivo sull'usucapione dei libretti bancari al portatore
richiamato per ricordare che il libretto al portatore legittima il possessore alla riscossione verso la banca, ma ciò non prova da solo la titolarità sostanziale esclusiva del denaro depositato
le dichiarazioni sostitutive possono contenere confessione stragiudiziale liberamente valutabile
richiamato implicitamente nella critica all'inversione dell'onere della prova sull'usucapione
Massime di principio
- Una dichiarazione proveniente da un terzo o da un tecnico incaricato da una parte, pur priva di valore confessoriamente vincolante, non può essere espunta aprioristicamente dal materiale probatorio: il giudice deve comunque valutarla come possibile elemento indiziario unitamente alle altre risultanze istruttorie.
- L'accettazione espressa dell'eredità ex art. 475 c.c. può desumersi anche da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che contenga l'assunzione del titolo di erede, poiché tale atto è reso a pubblico ufficiale e quindi esce dalla sfera personale del dichiarante.
- Nel possesso tra coeredi, l'usucapione richiede un comportamento inequivoco del singolo compartecipe che manifesti la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus; la mera inerzia degli altri partecipanti non è sufficiente.
- Il possesso di un libretto bancario al portatore attribuisce la legittimazione alla riscossione verso la banca, ma non prova di per sé la titolarità sostanziale esclusiva delle somme se il rapporto originario era comune a più soggetti.
- Non è consentito fondare l'usucapione su una sostanziale inversione dell'onere della prova: spetta a chi la invoca dimostrare gli elementi costitutivi del possesso utile, inclusa l'esclusività e l'animus domini.
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