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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02345/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. e il principio per cui la condanna alla sanzione pecuniaria è giustificata quando non emergano profili di assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona giudicata dinanzi al Giudice di pace era stata ritenuta responsabile della permanenza illegale nel territorio dello Stato dopo la notifica di un ordine del Questore di lasciare l'Italia. Il ricorso per cassazione contesta la sentenza di condanna sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente accertato l'eventuale sussistenza di cause di giustificazione o di un giustificato motivo idoneo a escludere il reato, nonostante l'onere di allegazione gravasse sull'interessato secondo la giurisprudenza richiamata in sentenza. La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto il ricorso manifestamente infondato, rilevando che non erano emersi in istruttoria elementi idonei a giustificare la condotta e che il mero disagio socio-economico non basta a integrare il giustificato motivo.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    integra il reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato quando l'interessato, destinatario dell'ordine, permane illegalmente in Italia senza giustificato motivo.

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, il "giustificato motivo" idoneo a escludere il reato deve consistere in concrete situazioni ostative, oggettive o soggettive, alla possibilità di ottemperare all'ordine.
  • L'onere di allegare e prospettare le circostanze ostative grava sull'interessato; il giudice non è tenuto a supplire in assenza di specifiche deduzioni difensive.
  • Il mero disagio socio-economico, normalmente connesso alla condizione del migrante irregolare, non è sufficiente a integrare il giustificato motivo.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non emergono profili di assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleImmigrazione
IstitutiOnere della prova

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