Cassazione Penale, Sentenza n. 32614/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma in appello della condanna per tentato furto aggravato (forzatura della saracinesca con piede di porco): 1) contestava che le prove dimostrassero atti esecutivi diretti in modo non equivoco (sostenendo che la sua presenza con l'attrezzo fosse solo preparatoria); 2) contestava l'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) come automatismo punitivo. In due motivi aggiunti domandava inoltre che, alla luce del d.lgs. 10/10/2022 n.150, il reato aggravato fosse procedibile a querela (querela assente) e che il reato si fosse estinto per prescrizione al 20/01/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le risultanze processuali (allarme scattato, testimoni che videro l'imputato fuggire con il piede di porco, saracinesca divelta, caduta dell'imputato durante la fuga) dimostrassero il passaggio alla fase esecutiva, non meri atti preparatori. Ha anche ritenuto legittima la valutazione della recidiva da parte del giudice di merito, con motivazione adeguata sull'accresciuta pericolosità. I due motivi aggiunti non sono stati esaminati: il primo (querela) è precluso dal giudicato conseguente all'inammissibilità (Sez. U. Salatino) e il secondo (prescrizione) non è esaminabile per inammissibilità e, comunque, l'atto interruttivo è stato anche il decreto di citazione in appello. Condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen.
Norme che individuano il delitto contestato (tentato furto aggravato). La Corte ha ritenuto che la condotta rientrasse nel tentativo perché già diretta in modo non equivoco all'impossessamento, pur non riuscito per causa indipendente dalla volontà dell'agente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti formali dell'enunciazione dei motivi di ricorso; la Corte osserva che i motivi sono stati enunciati nei limiti richiesti.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Definisce lo standard del dubbio ragionevole; la Cassazione rileva che l'ipotesi alternativa proposta dalla difesa non era plausibile e ancorata alle risultanze probatorie oggettive.
Norma sulla recidiva. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aumento di pena sulla base di una valutazione motivata dell'accresciuta pericolosità e della reiterazione dei reati.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Modifica la procedibilità di alcune ipotesi di furto aggravato rendendole procedibili a querela; la Corte però ha indicato che l'eventuale questionamento sulla procedibilità è precluso quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile e si forma il giudicato sostanziale (richiamo a Sez. U. Salatino).
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'inammissibilità dei motivi principali estende i suoi effetti anche ai motivi nuovi; la Corte lo applica per escludere l'esame del motivo nuovo sulla prescrizione.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Giurisprudenza di legittimità citata per affermare che il formarsi del giudicato sostanziale conseguente all'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare l'insussistenza della condizione di procedibilità (es. querela) sollevata successivamente.
Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018 e giurisprudenza afferente
Richiamata per il principio che anche il decreto di citazione in appello ha efficacia interruttiva della prescrizione, utile a confutare l'eccezione di estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- Per configurare il tentativo di reato è necessario dimostrare atti esecutivi diretti in modo non equivoco all'immediata consumazione; la presenza dell'imputato con attrezzi da scasso può costituire elemento probatorio valido se contestualizzato (allarme, osservazione di testimoni, fuga immediata).
- Il dubbio ragionevole invocato dalla difesa deve essere plausibile e ancorato alle risultanze processuali: mere ipotesi astratte non sono sufficienti a superare la ricostruzione motivata del giudice di merito.
- L'applicazione della recidiva è materia discrezionale del giudice di merito e richiede una motivazione che valuti la reiterazione e l'accresciuta pericolosità del reo; giudizi motivati non costituiscono automatismo illegittimo.
- Le modifiche legislative sulla procedibilità (es. d.lgs. 150/2022) possono non essere efficaci se sollevate in sede di ricorso cassazionistico quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile e si forma giudicato sostanziale (Sez. U. Salatino).
- L'inammissibilità del ricorso principale può precludere l'esame di nuovi motivi, compresi quelli sulla prescrizione (art. 585, comma 4 c.p.p.); inoltre, anche la citazione in appello interrompe la prescrizione.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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