Cassazione Penale, Sentenza n. 33592/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto aggravato. Pignoli deduce mancanza di specificità della motivazione riguardo al bilanciamento fra circostanze aggravanti e attenuanti, chiedendo un più favorevole apprezzamento. Del Gaudio contesta la valutazione della prova video: sostiene che le registrazioni delle telecamere non consentirebbero l'identificazione degli autori e che la motivazione dei giudici di merito è incoerente e illogica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il motivo di Pignoli generico e privo di specificità, e congruamente motivata la valutazione del giudice di merito sul bilanciamento delle circostanze. Ha ritenuto il motivo di Del Gaudio manifestamente infondato perché propone una rivalutazione del materiale probatorio (visioni delle telecamere), materia non sindacabile in questa sede; la sentenza impugnata è invece ritenuta ampia e persuasiva, con chiaro riscontro nella identificazione dei soggetti nelle immagini e nel rinvenimento di casco e giubbetto in sede di perquisizione. Per legge (art. 616 c.p.p.) i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nel ricorso, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Rimane confermata la condanna di merito per furto aggravato con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Riferimento procedurale all'udienza tenutasi ai sensi della norma emergenziale (modalità di svolgimento dell'udienza); non incide sul merito della decisione.
Indicazione dei parametri per la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte richiama che il giudizio di bilanciamento è discrezionale del giudice di merito e può essere ritenuto legittimo se congruamente motivato anche facendo riferimento ad alcuni dei parametri previsti dall'articolo.
Prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili, tra cui la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità deriva da profili di colpa nel ricorso, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità determinata da profili di colpa del ricorrente può comportare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o rivaluta il materiale probatorio (es. filmati, riconoscimenti): le censure che in sostanza chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito; la genericità o la mancata contestazione puntuale della motivazione comporta inammissibilità.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito; in Cassazione è sufficiente che la decisione sia congruamente e logicamente motivata, anche richiamando solo alcuni parametri dell'art. 133 c.p.
- Se il ricorso è manifestamente infondato o contiene profili di colpa, il giudice può non solo respingerlo ma anche irrogare sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) oltre alle spese processuali.
- Controversie sull'identificazione tramite video devono essere sollevate e dettagliate nei gradi di merito; in sede di legittimità tali questioni sono sindacate solo se emergono vizi formali o violazioni delle regole sulla valutazione della prova.
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