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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09360/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure nuove, non dedotte nel giudizio di appello. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna. Dal testo emerge che, in appello, la difesa aveva censurato soltanto l'eccessività degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione ex art. 81 cod. pen. Nel ricorso per cassazione sono stati invece dedotti due motivi nuovi: la contestazione della configurabilità del reato di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada e la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. La Corte rileva che tali questioni non erano state devolute al giudice di appello e, per questo, non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, cod. strada

    Norma invocata per contestare la configurabilità del reato; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché nuovo rispetto all'appello.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma invocata per chiedere la particolare tenuità del fatto; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non proposta in appello.

  • art. 81 cod. pen.

    Disposizione richiamata nel giudizio di appello quale unico tema devoluto, relativo alla dedotta eccessività degli aumenti di pena per continuazione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non priva di colpa del ricorrente, segue la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni di merito o di diritto che non siano state previamente sottoposte al giudice di appello, quando il ricorso non censuri capi o punti già devoluti.
  • L'inammissibilità del ricorso per novità dei motivi comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. deve essere specificamente coltivata nei precedenti gradi di giudizio; se introdotta solo in cassazione, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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