Cassazione Penale, Ordinanza n. 38075/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Vercelli nei confronti dell'imputato per un furto aggravato commesso in concorso, consumato a Borgosesia il 7 aprile 2022, con pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva, in sostanza, che la motivazione del diniego fosse insufficiente e non avesse dato adeguato conto di elementi favorevoli, anche relativi alle condizioni di salute, che avrebbero dovuto condurre a una più mite valutazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche, fondata su elementi ritenuti decisivi: la pluripregiudizialità dell'imputato, anche per fatti specifici e recenti, la gravità oggettiva del fatto, le modalità fraudolente della condotta, il concorso con altro soggetto e l'entità del danno arrecato alla persona offesa. Ha inoltre osservato che le deduzioni difensive sullo stato di salute erano prive di riscontri probatori e, comunque, non decisive ai fini del riconoscimento delle attenuanti. È seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione al fatto contestato
norma incriminatrice del furto, reato base oggetto di conferma della condanna
aggravante del furto contestata e ritenuta in sentenza di merito
norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il loro diniego può essere motivato con riferimento agli elementi decisivi ritenuti ostativi
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), c.p.p.
dedotto dal ricorrente come parametro del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione
presupposto della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice dia conto di ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che indichi gli aspetti ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Il giudice può negare le attenuanti generiche valorizzando precedenti penali specifici e recenti, gravità del fatto, modalità della condotta e danno arrecato, senza che sia richiesta una confutazione analitica di tutte le deduzioni difensive.
- Le allegazioni difensive relative a condizioni personali o di salute, se non supportate da adeguati riscontri probatori, non impongono il riconoscimento delle attenuanti generiche e possono essere disattese dal giudice di merito.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in una censura manifestamente infondata sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche, la sua dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37987/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38008/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38009/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38010/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38011/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38012/2025 del 24/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →