Cassazione Penale, Sentenza n. 11972/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/05/2023 che confermava la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di tentata estorsione, aggravata dall'art. 416-bis, comma 1. L'imputato deduce tre censure: 1) insufficiente e viziata motivazione del riesame, priva di ricostruzione critica degli elementi probatori; 2) travisamento della prova e assenza di apporto causale del ricorrente alla condotta estorsiva, inesistenza di rapporti significativi con la persona offesa, errata valutazione della desistenza e illegittima configurazione dell'aggravante del "metodo mafioso"; 3) carenza del requisito del concreto pericolo di commissione di reati della stessa specie richiesto per la custodia cautelare
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi, confermando che il Tribunale ha svolto una valutazione autonoma e critica dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; ha ritenuto attendibile il racconto della persona offesa e riscontrato dalle immagini di videosorveglianza la presenza e i contatti del La Rosa; ha condiviso la valutazione sulla valenza intimidatoria delle frasi pronunciate e sull'esistenza della circostanza aggravante del "metodo mafioso" nella forma dell'avvalimento; ha altresì ritenuto corretta la prognosi di pericolosità per la reiterazione di reati. Ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen., comma 1
La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante nella forma dell'avvalimento/impiego del metodo mafioso, sulla base della fama criminale del ricorrente e delle evocazioni di "protezione" e conseguenze per la vittima; quindi l'aggravante è stata applicata anche senza lo "spendere" esplicito dell'appartenenza a un clan
Norma del reato di estorsione richiamata quale titolo di imputazione (tentata estorsione); la Corte ha confermato che gli atti e le modalità manifestano i gravi indizi di tentativo estorsivo
Richiamata in relazione alle cautele nell'apprezzamento probatorio e alla valutazione degli elementi: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale in ordine alla produzione di prova e al suo apprezzamento
art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Previsione dell'obbligo del giudice della cautela di motivare autonomamente esigenze cautelari e gravi indizi; la Corte ha ritenuto rispettato tale obbligo anche quando il Tribunale ha richiamato l'ordinanza del GIP, purché abbia svolto un effettivo vaglio per ogni posizione
art. 274, comma 3 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari e sul pericolo di commissione di reati della stessa specie: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato concretamente il pericolo di reiterazione, con riferimento a precedenti, contiguità ambientale e modalità della condotta
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiama il requisito dell'attualità del pericolo; la Corte ha confermato che tale requisito non equivale all'imminenza di specifiche occasioni di reato ma a una valutazione prognostica fondata sulla personalità, contesto e modalità della condotta
Legge n. 47 del 16 aprile 2015
Richiamata implicitamente in relazione alla modifica dell'art. 292 c.p.p. che rafforza l'obbligo motivazionale del giudice delle misure cautelari
art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. L. n. 203 del 1991
Riferimento normativo storico in tema di aggravante del metodo mafioso utilizzato dalla giurisprudenza citata: la Corte utilizza principi elaborati su tali testi per giustificare la configurazione dell'aggravante per avvalimento
Massime di principio
- La motivazione del giudice del riesame può richiamare l'ordinanza del GIP ma deve comunque svolgere un'autonoma e specifica valutazione, spiegando la rilevanza degli elementi decisivi per ogni posizione
- La testimonianza della vittima, se coerente e priva di contraddizioni, può formare valido corpo probatorio se corroborata da riscontri esterni (es. videosorveglianza)
- Minacce implicite o formule intimidatorie anche non esplicitamente violente possono avere valenza intimidatoria ai fini dell'estorsione se valutate nel contesto e nelle modalità espressive
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere configurata anche per avvalimento della fama criminale del soggetto, senza la necessità di un esplicito richiamo a una struttura associativa, quando la condotta sia idonea a evocare la coartazione psicologica tipica
- La valutazione del pericolo di reiterazione non richiede l'indicazione di occasioni imminenti di reato ma una prognosi motivata che consideri precedenti penali, contesto socio-ambientale e modalità della condotta
- L'eccezione di desistenza volontaria va provata e descritta specificamente: affermazioni generiche non sono sufficienti per escludere la persistente pericolosità o il tentativo
- Le contestazioni difensive relative a travisamento della prova richiedono che il ricorrente indichi con precisione le contraddizioni o gli errori logici nella motivazione del giudice per essere fondate
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