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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44152/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Brandonisio impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309/1990. L'imputazione provvisoria lo indica come fornitore stabile di ingenti quantità di stupefacenti nell'ambito di un'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1) e, al capo 22, come venditore in concorso di considerevoli quantitativi di cocaina per almeno 40.000 euro. Nel ricorso per cassazione si deducevano: 1) vizi di motivazione per "relationem" e mancata risposta alle censure difensive; 2) inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento ai sensi dell'art. 270 c.p.p. in mancanza di provvedimento ammissivo o di adeguata connessione tra procedimenti; 3) insufficiente e contraddittoria dimostrazione della sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione (contestazione che il rapporto fosse mero rapporto di fornitura contrattuale, con singola fornitura presumibilmente databile al giugno 2017 e senza elementi che dimostrino la "novazione" in rapporto associativo); 4) ambiguità nella qualificazione della sostanza ceduta (lessico intercettazioni che non chiarirebbe se si trattasse di cocaina o hashish); 5) carenza motivazionale sulle esigenze cautelari e sui criteri di scelta della misura, con rilievo della documentazione difensiva e della possibile adeguatezza di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito il secondo. Ha censurato la motivazione del Tribunale di riesame per eccessivo e improprio "copia-incolla" dell'ordinanza genetica e per mancata risposta puntuale alle specifiche censure difensive (soprattutto sulla data di costituzione del sodalizio, sulla utilizzabilità delle intercettazioni di altro procedimento e sulla prova della "partecipazione" di Brandonisio all'associazione). La Corte ha altresì rilevato che il Tribunale aveva dedotto la partecipazione del ricorrente solo dalla reiterazione della fornitura, senza evidenziare gli elementi fattuali che giustifichino il salto da rapporto contrattuale a vincolo associativo (durata effettiva e continuità, rilevanza economica, centralità per il sodalizio, consapevolezza e volontà di far parte dell'organizzazione). Analogamente la Corte ha ritenuto contraddittoria la valutazione sulla natura della sostanza ceduta. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale competente per nuovo giudizio (art. 309, comma 7 c.p.p.), con indicazioni sulle questioni che il giudice del rinvio dovrà esplicitare (elementi dimostrativi dell'adesione alla "societas sceleris", valutazione dell'utilizzabilità delle intercettazioni d'altro procedimento ai sensi dell'art. 270 c.p.p., e verifica delle esigenze cautelari e della scelta della misura).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma che configura l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ricorda che la qualificazione della "partecipazione" richiede elementi che mostrino la trasformazione del rapporto di fornitura in vincolo associativo (durata, continuità, modalità di approvvigionamento, rilevanza economica e centralità del contraente, consapevolezza e volontà di contribuire al programma criminoso).

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma relativa ai delitti in materia di stupefacenti; la Corte ha richiamato la necessità di chiarezza sulla natura della sostanza contestata (cocaina vs hashish) quando il lessico intercettato è ambiguo, in modo da non ledere il principio di favore per l'imputato.

  • Codice di procedura penale, art. 270

    Le intercettazioni disposte in altro procedimento sono utilizzabili solo se sussiste un idoneo provvedimento ammissivo o una connessione sostanziale fra i procedimenti che giustifichi l'utilizzo; il giudice deve motivare specificamente la loro ammissibilità.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Richiamata la presunzione relativa (riguardo all'attualità delle esigenze cautelari), la motivazione deve indicare dati oggettivi tali da neutralizzare tale presunzione; l'assenza di elementi nuovi e concreti rende la misura ingiustificata.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    Norma che consente l'annullamento con rinvio al giudice competente per nuovo esame; la Corte ha disposto il rinvio affinché il giudice del merito fornisca una motivazione completa e risponda ai rilievi indicati.

Massime di principio

  • La motivazione per "relationem" è ammissibile solo se il giudice richiama un altro provvedimento adeguatamente motivato, dimostra di averne preso cognizione e il provvedimento di riferimento è noto o ostensible all'interessato; quando le difese sollevano questioni specifiche e idonee a incidere sul giudizio della gravità indiziaria, il tribunale del riesame deve rispondere puntualmente e non limitarsi al richiamo.
  • Per qualificare un fornitore quale partecipe di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non basta la mera reiterazione di singole forniture; occorre documentare elementi che dimostrino la trasformazione del rapporto in vincolo associativo: continuità/ durata effettiva della fornitura, rilevanza quantitativa ed economica, centralità per l'organizzazione, modalità di approvvigionamento e la consapevolezza volontaria di contribuire al programma criminoso.
  • Le intercettazioni disposte in altro procedimento sono utilizzabili solo se esiste un provvedimento che le renda ammissibili o è dimostrabile una connessione sostanziale fra i due procedimenti: il giudice deve esplicitare questa valutazione e motivare l'utilizzo.
  • Se il contenuto lessicale delle intercettazioni non consente di individuare con sufficiente certezza la natura della sostanza (es. termini colloquiali o ambigui), il principio di favore per l'imputato impone che la qualificazione sostanziale sia trattata con rigore probatorio; la contestazione della cessione di cocaina richiede elementi che colleghino inequivocabilmente il linguaggio intercettato alla specifica sostanza.
  • Nel valutare l'attualità delle esigenze cautelari e la scelta della misura il giudice deve indicare dati obiettivi e recenti che giustifichino la restrizione della libertà; l'assenza di elementi riferibili al ricorrente in periodi successivi alla contestazione o la documentazione di impegni lavorativi possono rendere insufficienti misure detentive, e il giudice deve motivare anche perché misure meno afflittive sarebbero inadeguate.
  • In caso di motivazione carente o contraddittoria sui punti essenziali (esistenza del sodalizio, partecipazione del singolo, utilizzabilità delle intercettazioni), la Corte di legittimità annulla e rinvia perché il giudice del rinvio chiarisca e dia conto degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche alla base della decisione.

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