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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18528/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla rovina di un muretto realizzato intorno a una piscina. Il materiale utilizzato per l'opera era costituito da lastre di laterite fornite dal ricorrente e, secondo quanto accertato nei gradi di merito, da lui anche suggerite per quell'impiego. La resistente ha chiesto il risarcimento dei danni da inesatto adempimento contrattuale, sostenendo che il materiale non fosse idoneo all'uso esterno. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha confermato, qualificando la fattispecie come vendita di cosa priva delle qualità promesse o essenziali ex art. 1497 c.c. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: 1) violazione dell'art. 1495 c.c. e delle norme processuali, per avere la Corte d'appello escluso decadenza e prescrizione senza che l'acquirente avesse provato la data di scoperta dei vizi; 2) violazione degli artt. 1495, 1497 e 1511 c.c., sostenendo che il decorso dei termini andasse ancorato alla consegna del materiale, effettuata nel 2007, trattandosi di cose da trasportare; 3) error in procedendo e omesso esame, per avere la Corte ritenuto non censurato in appello l'accertamento di primo grado sul suggerimento del materiale da parte del ricorrente; 4) violazione degli artt. 1669, 1292, 1293, 1294 c.c. e 116 c.p.c., per avere la Corte attribuito al venditore una responsabilità propria dell'appaltatore; 5) violazione degli artt. 1470, 1655, 1663 e 1223 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per avere imputato al venditore conseguenze che, secondo il ricorrente, gravavano sull'appaltatore, tenuto ad avvisare il committente dell'inadeguatezza dei materiali; 6) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, in conseguenza dell'asserita fondatezza dell'appello. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, censurando la qualificazione giuridica della vicenda come vendita di cosa priva delle qualità promesse o essenziali e sostenendo che si trattasse invece di aliud pro alio, con conseguente applicazione della disciplina dell'inadempimento e non dei termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale, ha rigettato il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, e ha dichiarato assorbito il sesto. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Sul primo motivo ha affermato che l'acquirente, quando il venditore eccepisce tardività della denuncia, ha l'onere di allegare e provare non solo la tempestiva denuncia ma anche la data di scoperta dei vizi, sicché la Corte territoriale ha errato nel desumerla dalla sola missiva di contestazione. Sul ricorso incidentale ha ritenuto fondata la censura perché il giudice di merito, qualificando automaticamente la fattispecie come vendita ex art. 1497 c.c., avrebbe dovuto invece verificare se l'inidoneità del materiale all'uso esterno integrasse una semplice mancanza di qualità essenziali oppure una consegna di aliud pro alio, ipotesi che conduce alla disciplina dell'inadempimento ex art. 1453 c.c. e non soggiace ai termini dell'art. 1495 c.c.

Norme richiamate

  • art. 1495 c.c.

    per la garanzia per vizi e mancanza di qualità, il compratore deve rispettare i termini di decadenza e prescrizione; se il venditore eccepisce tardività, l'acquirente deve provare la tempestiva denuncia e la data di scoperta dei vizi

  • art. 1497 c.c.

    regola la vendita di cosa priva delle qualità promesse o essenziali; il giudice deve verificare se la fattispecie vi rientri o se invece integri aliud pro alio

  • art. 1511 c.c.

    richiamato come possibile criterio di decorrenza dei termini in caso di cose da trasportare, ma la questione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova della data di scoperta dei vizi incombe sull'acquirente che agisca in garanzia

  • art. 115 c.p.c.

    invocato tra le norme processuali asseritamente violate nella valutazione delle prove e delle contestazioni

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha escluso che i motivi potessero risolversi in una rivalutazione del merito

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norma processuale che delimita i vizi denunciabili in cassazione, ma non consente di introdurre questioni nuove o di chiedere un nuovo esame del merito

  • art. 1669 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che la fattispecie potesse essere ricondotta a una responsabilità tipica dell'appaltatore

  • art. 1292 c.c.

    norma invocata dal ricorrente sulla solidarietà; la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata nel contesto della diversa ricostruzione dei fatti

  • art. 1293 c.c.

    norma invocata dal ricorrente sulla solidarietà; non è stata accolta

  • art. 1294 c.c.

    norma invocata dal ricorrente sulla solidarietà; non è stata accolta

  • art. 1470 c.c.

    richiamato in relazione alla vendita del materiale lapideo

  • art. 1655 c.c.

    richiamato per sostenere che la responsabilità dell'opera gravasse sull'appaltatore

  • art. 1663 c.c.

    richiamato per l'obbligo dell'appaltatore di avvertire il committente dell'inadeguatezza dei materiali

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di conseguenze risarcibili del danno

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese è stata dichiarata assorbita dall'accoglimento del primo motivo

Massime di principio

  • In tema di garanzia per vizi o mancanza di qualità della cosa venduta, se il venditore eccepisce la tardività della denuncia, l'acquirente deve provare non solo di avere denunciato nei termini, ma anche la data di scoperta del vizio da cui decorrono i termini di legge.
  • Il giudice di merito, quando è dedotta una difformità della cosa venduta rispetto a ciò che era stato pattuito o promesso, deve qualificare d'ufficio la fattispecie distinguendo tra semplice mancanza di qualità essenziali ex art. 1497 c.c. e consegna di aliud pro alio; solo nel secondo caso opera la disciplina dell'inadempimento contrattuale e non i termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c.
  • La qualificazione della controversia come vendita di cosa priva di qualità essenziali non può essere automatica: occorre verificare se il bene, per le sue caratteristiche, sia comunque della specie pattuita oppure se sia del tutto inidoneo a svolgere la funzione essenziale che le parti gli avevano attribuito.
  • In sede di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta questioni di fatto o presupposti fattuali non trattati nella sentenza impugnata, né ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale.
  • Le censure che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione quando mirano soltanto a sostituire un nuovo apprezzamento probatorio a quello compiuto nella decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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