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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25174/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale censurava l'assoluzione per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello aveva disatteso la dettagliata denuncia del 10/6/2014 e non aveva considerato l'elemento soggettivo del reato di calunnia. Le parti civili impugnavano l'assoluzione per violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 546 lett. e) e 530 c.p.p. e 368 c.p.), ritenendo che la Corte di appello avesse escluso la calunnia senza valutare adeguatamente il ricco materiale probatorio (denuncia dettagliata, comunicazione di notizia di reato del 4/7/2014, indagini dei carabinieri, iniziative disciplinari e atti processuali civili) e avesse espresso una motivazione insufficiente e contraddittoria.

La decisione

Il ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse a causa della sopravvenuta prescrizione del reato (calcolata tenendo conto della sospensione per l'astensione degli avvocati). I ricorsi delle parti civili sono stati ritenuti fondati: la Corte di cassazione ha censurato la decisione della Corte d'appello per motivazione insufficiente e aporie nella valutazione del compendio probatorio e del dolo, annullando la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinviando al giudice civile competente in grado di appello per riesaminare i profili viziati e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen. (calunnia)

    Norma sostanziale che disciplina il reato contestato; la Corte ha richiamato i criteri per la configurabilità della calunnia (elemento oggettivo e dolo) e ha rilevato che la valutazione del dolo è connessa strettamente alla valutazione oggettiva della notizia di reato.

  • artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)

    Utilizzati per calcolare la durata della prescrizione del reato; la Corte ha ritenuto intervenuta la prescrizione dopo la sentenza impugnata, tenendo conto anche del periodo di sospensione dovuto all'astensione degli avvocati.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Stabilisce il diritto della parte civile di impugnare la sentenza penale che non abbia accolto le sue conclusioni agli effetti civili; la Corte ha ritenuto legittimati i consiglieri dell'Ordine ad esercitare tale impugnazione.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare la sentenza di merito limitatamente agli effetti civili e rinviare al giudice civile; la disposizione è stata applicata per rimandare la valutazione del risarcimento al giudice civile competente.

  • art. 185 cod. pen. (risarcimento del danno non patrimoniale)

    Richiamato come fondamento della domanda risarcitoria delle parti civili riconosciuta dal Tribunale in primo grado; la cassazione ha disposto il rinvio agli effetti civili perché la questione del risarcimento necessita di nuovo esame.

  • art. 546 lett. e) e art. 530 cod. proc. pen. (motivi di ricorso e vizio di motivazione)

    Richiamati dalle parti civili come base formale del motivo di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla insufficiente motivazione della Corte d'appello.

Massime di principio

  • Se, dopo una sentenza di merito, interviene la prescrizione del reato, il ricorso del pubblico ministero può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse perché non perseguirebbe un risultato concreto utile.
  • Le parti civili hanno diritto di impugnare la decisione penale agli effetti civili ai sensi dell'art. 576 c.p.p.; la loro impugnazione può essere efficace anche quando il pubblico ministero non ha interesse a proseguire per causa estintiva del reato.
  • La Corte d'appello che assolve in contrasto con una precedente condanna deve motivare in modo puntuale e adeguato la diversa valutazione delle stesse prove: non è necessario riesaminare tutti i testi, ma occorre spiegare chiaramente perché la valutazione probatoria precedente è superata.
  • Per il reato di calunnia (reato di pericolo) non è necessario che si sia realmente instaurato un procedimento penale a carico del presunto calunniato; ciò che rileva è la falsità della notizia e la volontà dolosa di far procedere l'autorità.
  • Nelle impugnazioni civili derivanti dal processo penale, la Corte di cassazione può limitare l'annullamento agli effetti civili e rinviare al giudice civile se la pronuncia di merito appare viziata nella valutazione del danno o nella motivazione ai fini risarcitori.
  • In procedure lunghe occorre calcolare con attenzione la prescrizione tenendo conto di sospensioni (es. astensioni forensi), perché possono incidere sull'ammissibilità dei rimedi impugnatori del Pubblico Ministero.

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