Cassazione Penale, Sentenza n. 25174/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale censurava l'assoluzione per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello aveva disatteso la dettagliata denuncia del 10/6/2014 e non aveva considerato l'elemento soggettivo del reato di calunnia. Le parti civili impugnavano l'assoluzione per violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 546 lett. e) e 530 c.p.p. e 368 c.p.), ritenendo che la Corte di appello avesse escluso la calunnia senza valutare adeguatamente il ricco materiale probatorio (denuncia dettagliata, comunicazione di notizia di reato del 4/7/2014, indagini dei carabinieri, iniziative disciplinari e atti processuali civili) e avesse espresso una motivazione insufficiente e contraddittoria.
La decisione
Il ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse a causa della sopravvenuta prescrizione del reato (calcolata tenendo conto della sospensione per l'astensione degli avvocati). I ricorsi delle parti civili sono stati ritenuti fondati: la Corte di cassazione ha censurato la decisione della Corte d'appello per motivazione insufficiente e aporie nella valutazione del compendio probatorio e del dolo, annullando la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinviando al giudice civile competente in grado di appello per riesaminare i profili viziati e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato; la Corte ha richiamato i criteri per la configurabilità della calunnia (elemento oggettivo e dolo) e ha rilevato che la valutazione del dolo è connessa strettamente alla valutazione oggettiva della notizia di reato.
artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)
Utilizzati per calcolare la durata della prescrizione del reato; la Corte ha ritenuto intervenuta la prescrizione dopo la sentenza impugnata, tenendo conto anche del periodo di sospensione dovuto all'astensione degli avvocati.
Stabilisce il diritto della parte civile di impugnare la sentenza penale che non abbia accolto le sue conclusioni agli effetti civili; la Corte ha ritenuto legittimati i consiglieri dell'Ordine ad esercitare tale impugnazione.
Consente alla Corte di cassazione di annullare la sentenza di merito limitatamente agli effetti civili e rinviare al giudice civile; la disposizione è stata applicata per rimandare la valutazione del risarcimento al giudice civile competente.
art. 185 cod. pen. (risarcimento del danno non patrimoniale)
Richiamato come fondamento della domanda risarcitoria delle parti civili riconosciuta dal Tribunale in primo grado; la cassazione ha disposto il rinvio agli effetti civili perché la questione del risarcimento necessita di nuovo esame.
art. 546 lett. e) e art. 530 cod. proc. pen. (motivi di ricorso e vizio di motivazione)
Richiamati dalle parti civili come base formale del motivo di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla insufficiente motivazione della Corte d'appello.
Massime di principio
- Se, dopo una sentenza di merito, interviene la prescrizione del reato, il ricorso del pubblico ministero può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse perché non perseguirebbe un risultato concreto utile.
- Le parti civili hanno diritto di impugnare la decisione penale agli effetti civili ai sensi dell'art. 576 c.p.p.; la loro impugnazione può essere efficace anche quando il pubblico ministero non ha interesse a proseguire per causa estintiva del reato.
- La Corte d'appello che assolve in contrasto con una precedente condanna deve motivare in modo puntuale e adeguato la diversa valutazione delle stesse prove: non è necessario riesaminare tutti i testi, ma occorre spiegare chiaramente perché la valutazione probatoria precedente è superata.
- Per il reato di calunnia (reato di pericolo) non è necessario che si sia realmente instaurato un procedimento penale a carico del presunto calunniato; ciò che rileva è la falsità della notizia e la volontà dolosa di far procedere l'autorità.
- Nelle impugnazioni civili derivanti dal processo penale, la Corte di cassazione può limitare l'annullamento agli effetti civili e rinviare al giudice civile se la pronuncia di merito appare viziata nella valutazione del danno o nella motivazione ai fini risarcitori.
- In procedure lunghe occorre calcolare con attenzione la prescrizione tenendo conto di sospensioni (es. astensioni forensi), perché possono incidere sull'ammissibilità dei rimedi impugnatori del Pubblico Ministero.
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