Cassazione Civile, Ordinanza n. 03525/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditrice)
La controversia
Un tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società su istanza di una creditrice per un credito di euro 32.298,53. In reclamo, la società aveva sostenuto di trovarsi non in uno stato di insolvenza strutturale, ma in una crisi aziendale transitoria e fisiologica, legata anche alla pandemia da Covid-19 e alla recente costituzione della società. La corte d’appello aveva però confermato il fallimento valorizzando: l’esito negativo dei pignoramenti promossi dalla creditrice, l’ulteriore esposizione debitoria verso INPS e INAIL per circa euro 70.000, la mancata presentazione dei bilanci 2019 e 2020, la sospensione dell’attività e la mancata assunzione di dipendenti, ritenendo integrato uno stato di impotenza funzionale non transitoria. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato, formalmente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi: l’esito positivo di alcuni pignoramenti che avrebbero ridotto il credito sotto la soglia di fallibilità, la presentazione di un’istanza di conversione del pignoramento e la recente costituzione della società in prossimità della pandemia, elementi che avrebbero dovuto escludere il presupposto oggettivo dell’insolvenza ex art. 5 l. fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza ex art. 360, n. 5 c.p.c. non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza, perché non indicava puntualmente il fatto storico, il dato da cui esso risultava, il come e il quando fosse stato discusso e i documenti rilevanti. Inoltre i fatti indicati non erano decisivi, poiché l’esito dei pignoramenti era solo uno degli elementi posti a base della valutazione di insolvenza e, comunque, il reclamo non aveva introdotto specificamente la questione del mancato superamento della soglia di cui all’art. 15, ultimo comma, l. fall. La Corte ha anche osservato che non vi era un omesso esame della circostanza relativa alla costituzione della società in periodo pandemico, ma solo una diversa lettura delle risultanze, non deducibile come vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancata costituzione degli intimati; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare la diversa valutazione o lettura delle risultanze di causa.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
impone al ricorrente di indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento della discussione processuale e i documenti su cui la censura si fonda, pena l’inammissibilità per difetto di autosufficienza.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in coerenza con l’onere di specificazione del ricorrente.
lo stato di insolvenza va valutato in concreto come incapacità non transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali.
art. 15, ultimo comma, l. fall.
la questione del superamento della soglia minima dei debiti scaduti e non pagati deve essere specificamente dedotta nel reclamo, non potendo essere introdotta in cassazione se non devoluta al giudice di merito.
conversione del pignoramento
la mera presentazione dell’istanza di conversione è stata allegata come indice di capacità di adempimento, ma non ritenuta decisiva nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede il contributo unificato aggiuntivo quando il ricorso è dichiarato inammissibile, con i conseguenti presupposti processuali.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando il ricorrente individui puntualmente un fatto storico specifico, il suo supporto documentale o testuale, il luogo e il momento della sua discussione nel processo e la sua effettiva decisività.
- Non è deducibile come omesso esame la critica che, in realtà, mira a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o una lettura diversa delle circostanze già considerate dal giudice di merito.
- In tema di fallimento, la valutazione dello stato di insolvenza può fondarsi su una pluralità di indici sintomatici; l’eventuale neutralizzazione di uno solo di essi non è decisiva se restano altri elementi idonei a sorreggere la decisione.
- Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento il devolutum resta circoscritto alle questioni tempestivamente dedotte, sicché non possono essere introdotti in cassazione profili non specificamente prospettati in sede di merito.
- La recente costituzione dell’impresa o la contingenza economica sfavorevole non escludono di per sé l’insolvenza, se il giudice di merito accerta una persistente e non transitoria impotenza funzionale dell’azienda.
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