Cassazione Penale, Sentenza n. 3954/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: (1) violazione di legge con riferimento all'art. 317-bis c.p., per avere la Corte territoriale rideterminato la pena principale senza rideterminare correttamente le pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici e incapacità di contrattare con la P.A.); (2) vizio di motivazione per la valutazione delle prove, in particolare l'uso delle dichiarazioni della ricorrente e dell'irregolare tenuta della contabilità come elementi probatori dell'appropriazione.
La decisione
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile (la Cassazione non ha rivalutato le valutazioni probatorie dei giudici di merito). Il primo motivo è stato invece accolto parzialmente: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie, escludendo l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (perché i fatti sono anteriori alla modifica normativa che avrebbe potuto giustificarla) e rideterminando direttamente l'interdizione dai pubblici uffici nella misura di anni due (utilizzando l'art. 620 c.p.p. e i criteri desumibili dalla sentenza di merito).
Norme richiamate
Riferito nel motivo di ricorso come norma rilevante; la Corte ha esaminato la questione in relazione alla rideterminazione delle pene accessorie dopo la riduzione della pena principale.
Norma sul delitto di peculato; la Cassazione rileva che i fatti contestati (2010-2016) sono anteriori alla modifica normativa del 2019 e valuta quindi l'applicabilità delle conseguenze accessorie alla luce del testo previgente.
Richiamato per dire che, nel previgente assetto normativo, tale norma non contemplava l'ipotesi del peculato come causa di incapacità di contrattare con la P.A., sicché l'applicazione di tale pena accessoria per i fatti anteriori alla riforma è illegittima.
Stabilisce i limiti minimo e massimo delle pene accessorie; la Corte afferma che l'interdizione deve essere determinata concretamente tra i limiti dell'art. 28 e non può essere applicata in perpetuo senza adeguata motivazione.
Richiamato per escludere automatismi nella determinazione delle pene accessorie: non è possibile invocare un automatismo per applicare misure accessorie senza la dovuta valutazione concreta.
art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione, in presenza di elementi sufficienti nella decisione impugnata, di rideterminare direttamente una pena accessoria senza rinvio; la Corte lo utilizza per fissare l'interdizione in anni due.
Riferita come la modifica normativa posteriore ai fatti: la Corte applica il criterio del favorevole previgente quando la fattispecie è anteriore alla modifica.
Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Giurisprudenza di riferimento richiamata in tema di determinazione delle pene accessorie e in particolare per escludere automatismi nella loro applicazione.
Massime di principio
- Se il giudice di merito riduce la pena principale, deve anche riesaminare e, se necessario, rideterminare le pene accessorie; non è sufficiente omettere la loro riconsiderazione.
- Per fatti anteriori a modifiche legislative, va applicato il testo previgente se più favorevole: l'applicazione di pene accessorie introdotte o ampliate da riforme successive può essere illegittima.
- L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione richiede una specifica base normativa vigente al tempo dei fatti: se la norma non prevedeva quella conseguenza per la fattispecie, la pena è illegittima.
- L'interdizione dai pubblici uffici deve essere determinata concretamente tra i limiti previsti dall'art. 28 c.p.; non sono ammessi automatismi o misure 'in perpetuo' senza adeguata motivazione.
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione probatoria dei giudici di merito; i vizî di motivazione devono essere specifici e non generiche critiche per essere ammissibili.
- Quando dalla motivazione di merito emergono criteri e elementi sufficienti, la Cassazione può, senza rinvio, rideterminare direttamente pene accessorie ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- La concessione della sospensione condizionale della pena non equivale automaticamente alla omissione o alla rinuncia all'applicazione delle pene accessorie; occorre verifica esplicita.
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