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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48870/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per poter proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6909/2021 della Corte di appello di Roma. Il ricorrente deduce la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in appello (notifica tentata ad un indirizzo in cui non era reperibile), l'errata instaurazione del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa per non essere stato posto in condizione di conoscere la pendenza del processo d'appello e quindi di proporre impugnazione in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 175 c.p.p., nella versione vigente ratione temporis, non fosse applicabile al caso; la modifica di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (comma 2.1) non si applicava perché riguarda impugnazioni pronunciate successivamente all'entrata in vigore del decreto. La Corte ha inoltre escluso la riqualificazione dell'istanza di restituzione nel termine come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., richiamando il principio che il principio di conservazione dell'art. 568, comma 5 c.p.p. si applica solo ai rimedi qualificati come impugnazioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998

    Norma del codice dell'immigrazione che costituisce il fatto-reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado; citata come fondamento della condanna penale di merito.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Disciplina della restituzione nel termine per le parti (e difensori) che non hanno potuto rispettare il termine per caso fortuito o forza maggiore. La Corte ha ritenuto questa norma non applicabile alla fattispecie concreta nella versione ratione temporis.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha modificato il comma 2.1 dell'art. 175 c.p.p.; la Corte ha rilevato che la modifica è applicabile solo alle impugnazioni proposte contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto, circostanza non ricorrente nel caso di specie.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Prevede la rescissione del giudicato per il condannato dichiarato assente se prova che la dichiarazione di assenza era infondata e che non ha potuto proporre impugnazione senza sua colpa. La Corte ha osservato che, pur astrattamente pertinente alla vicenda, non è possibile riqualificare un'istanza di restituzione nel termine in una richiesta di rescissione per effetto del principio di conservazione.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Indica i presupposti per la dichiarazione di assenza; rilevante perché la rescissione ai sensi dell'art. 629-bis richiede la prova che la dichiarazione di assenza sia stata resa in mancanza di tali presupposti.

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    Principio di conservazione degli atti difensivi applicabile solo ai rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito; la Corte ha usato questo principio per escludere la riqualificazione dell'istanza di restituzione in rescissione del giudicato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che consente di imporre le spese e il pagamento in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte lo ha applicato disponendo il pagamento di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che non vi erano elementi per ritenere che il ricorrente avesse agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; tuttavia ciò non ha impedito la declaratoria di inammissibilità né l'applicazione delle sanzioni processuali previste.

Massime di principio

  • La restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. ha ambito applicativo ristretto: riguarda in via primaria situazioni di impossibilità di rispettare termini processuali per caso fortuito o forza maggiore e va valutata secondo la versione della norma vigente ratione temporis.
  • Le modifiche legislative (es. d.lgs. 150/2022) si applicano solo ai fatti/processi sorti dopo la loro entrata in vigore; verificare sempre la temporalità prima di invocare novità normative.
  • Quando un imputato è stato dichiarato assente e lamenta di non essere stato notificato, il rimedio tipico può essere la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) se si prova che la dichiarazione di assenza era infondata e l'impossibilità di impugnare senza colpa; tuttavia tale rimedio è distinto dalla restituzione nel termine.
  • Non è possibile riqualificare automaticamente una istanza di restituzione nel termine in una richiesta di rescissione del giudicato: occorre proporre il rimedio sostanzialmente corretto in base alla fattispecie.
  • Conservare e documentare tempestivamente le prove sulla mancata notifica (es. residenza effettiva, verbali di vane ricerche, comunicazioni al difensore) è fondamentale per il successo di future impugnazioni o istanze di rescissione.
  • Attenzione al rischio di inammissibilità e alle conseguenze economiche: la Corte può condannare alle spese processuali e comminare somme in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

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