Cassazione Penale, Ordinanza n. 39273/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero meramente reiterative, prive di confronto con la motivazione della sentenza d'appello e in larga parte dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto, preclusa in cassazione. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di uso non personale e per falso. Nel ricorso ha dedotto, in sostanza, l'assenza di prove sulla sua responsabilità per il reato di falso e per la detenzione dello stupefacente, sostenendo che la sostanza rinvenuta fosse per uso personale, oltre a lamentare l'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso riproponeva pedissequamente un motivo già esaminato e confutato dalla Corte territoriale, senza specifico confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, e che le doglianze erano comunque di merito, quindi non scrutinabili in sede di legittimità. È stato inoltre valorizzato che la Corte d'appello aveva fondato la responsabilità su esiti di perquisizione e su elementi convergenti: rinvenimento di una patente falsa con foto e dati anagrafici non corrispondenti, denaro contante in banconote di diverso taglio, biglietti manoscritti con nomi e cifre e cocaina già suddivisa in dosi. Quanto al falso, era stata ribadita la conclusione di merito secondo cui il documento con l'effigie dell'imputato e i dati di altra persona dimostrava con certezza la sua riferibilità alla contraffazione. Quanto alla pena, la Corte territoriale aveva corretto un errore del Tribunale e rideterminato correttamente il trattamento sanzionatorio tenendo conto della recidiva e dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie di detenzione di stupefacente contestata nella forma di lieve entità, confermata nei gradi di merito
reato di falso documentale contestato in relazione alla patente recante dati falsi e riferita all'imputato
criteri di commisurazione della pena richiamati per ritenere corretto il trattamento sanzionatorio, anche in ragione della recidiva
norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre motivi già esaminati e motivatamente respinti dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano esclusivamente a una diversa valutazione del materiale probatorio o a una nuova ricostruzione del fatto.
- La responsabilità per detenzione di stupefacenti può essere desunta da un complesso di elementi fattuali convergenti, come il rinvenimento della sostanza suddivisa in dosi, denaro contante e appunti indicativi di attività di spaccio, se logicamente valorizzati dal giudice di merito.
- In tema di falso documentale, la prova della riferibilità della contraffazione all'imputato può essere tratta da elementi oggettivi del documento e dal suo collegamento con la persona dell'agente, quando la motivazione di merito sia coerente e non manifestamente illogica.
- La censura sulla pena è inammissibile quando il giudice di merito abbia correttamente applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p. e abbia adeguatamente spiegato la determinazione del trattamento sanzionatorio.
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