Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02245/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da licenziamenti collettivi intimati dalla società nell'ambito di una procedura di riduzione del personale. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano dichiarato illegittimi i licenziamenti, ordinando la reintegrazione e il pagamento delle retribuzioni perdute, rilevando che la comunicazione di apertura della procedura era generica e che la società aveva limitato la platea dei licenziabili ai soli dipendenti di Milano e provincia, senza indicare adeguatamente le oggettive esigenze aziendali e senza spiegare perché la selezione non dovesse estendersi al complesso aziendale. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) travisamento delle risultanze istruttorie e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che i lavoratori licenziabili fossero solo quelli addetti ai punti vendita destinati alla chiusura e che la crisi avesse riguardato solo alcuni punti vendita; 2) violazione dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 24 della l. n. 223/1991, oltre che dell'art. 41 Cost., per avere la Corte d'appello ritenuto illegittima la selezione in ambito provinciale; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c., per avere ritenuto tardiva l'eccezione di difetto di interesse ad agire dei lavoratori. La società aveva inoltre segnalato che nelle more era intervenuto il proprio fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'interruzione del giudizio di legittimità per il fallimento sopravvenuto della società, richiamando il principio per cui nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non operano le ordinarie cause di interruzione. Nel merito, ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: in tema di licenziamento collettivo, la delimitazione della platea dei lavoratori da collocare in mobilità può essere circoscritta a un reparto o settore solo se ciò sia giustificato da oggettive esigenze tecnico-produttive e organizzative, da enunciare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991; nel caso concreto, la comunicazione era stata giudicata carente e generica, non indicando né le ragioni della limitazione ai soli punti vendita interessati né quelle che impedivano il ricollocamento in altre unità produttive. La Corte ha inoltre valorizzato la fungibilità delle mansioni e ha richiamato la regola della doppia conforme. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la sentenza d'appello si fondava su una seconda autonoma ratio decidendi non specificamente censurata, relativa all'omessa indicazione dei criteri di comparazione nell'ambito dell'intero complesso aziendale e alla conseguente impossibilità per i lavoratori di fornire la prova contraria.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Invocato per articolare le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale; la Corte ha rilevato anche il limite derivante dalla doppia conforme rispetto al motivo ex n. 5.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevabilità d'ufficio del difetto di interesse; la Corte ha escluso l'interesse al motivo per la presenza di una ratio autonoma non impugnata.

  • art. 4, comma 3, l. n. 223/1991

    Impone l'indicazione nella comunicazione di apertura della procedura delle ragioni della riduzione del personale e dei criteri rilevanti; la Corte ha ritenuto la comunicazione generica e insufficiente.

  • art. 5, comma 1, l. n. 223/1991

    I criteri di scelta dei lavoratori da licenziare devono essere correlati alle esigenze aziendali e non arbitrariamente limitati dal datore; la Corte ha ribadito che la selezione va giustificata da oggettive esigenze tecnico-produttive riferite al complesso aziendale.

  • art. 24 l. n. 223/1991

    Richiamato per sostenere la legittimità della selezione su base provinciale; la Corte non ha accolto tale tesi, ritenendo necessario il rispetto delle ragioni oggettive e della corretta comunicazione.

  • art. 41 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno dell'esigenza di sostenibilità imprenditoriale; la Corte non ha ritenuto che ciò consentisse una selezione arbitraria della platea.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che, in caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, è soggetto a limitazioni.

  • art. 43 l. fall.

    La Corte ha affermato che l'apertura del fallimento non determina l'interruzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo, la scelta dei lavoratori da porre in mobilità non può essere liberamente circoscritta dal datore a un singolo reparto, settore o ambito territoriale se tale delimitazione non sia sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive e organizzative specificamente indicate nella comunicazione di apertura della procedura.
  • La comunicazione ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991 deve contenere elementi concreti e specifici tali da consentire il controllo sulla legittimità della procedura; un generico riferimento alla crisi o riorganizzazione dell'intero complesso aziendale non basta, se non sono spiegate le ragioni della limitazione della platea e dell'eventuale mancato ricollocamento in altre unità produttive.
  • Quando la sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse non viene specificamente censurata, il motivo di ricorso diretto contro l'altra ratio è inammissibile per difetto di interesse, perché l'eventuale accoglimento non potrebbe comunque determinare la cassazione della decisione.
  • Nel giudizio di cassazione, il sopravvenuto fallimento di una parte non comporta l'interruzione del processo, trattandosi di giudizio dominato dall'impulso d'ufficio.
  • In tema di licenziamento collettivo, la fungibilità delle mansioni e l'assenza di specifiche ragioni organizzative contrarie rafforzano la necessità di una selezione riferita al complesso aziendale e non a una sola unità produttiva.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.