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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11490/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (garante)

La controversia

La controversia nasce dall’escussione, da parte dell’ente previdenziale, di diverse polizze fideiussorie rilasciate a garanzia degli obblighi connessi alla gestione di lotti del patrimonio immobiliare affidata a un’ATI. La società garante ha chiesto in primo grado l’accertamento negativo dei crediti escussi per asserita estinzione delle garanzie e, in subordine, la compensazione tra quanto richiesto dall’ente e i crediti professionali e rimborsi spese maturati verso lo stesso ente; l’ente ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale risarcitoria. Il garante ha poi chiamato in giudizio numerosi terzi, tra cui soggetti indicati come coobbligati principali e soggetti che avevano assunto, nelle appendici alle polizze, obblighi di fideiussione di regresso. Il Tribunale ha respinto le domande attrici, ha ritenuto legittima l’escussione delle polizze e ha condannato il garante, l’ATI e la garante stessa al pagamento delle somme dovute all’ente secondo la CTU; ha inoltre accolto la domanda di regresso del garante solo verso due soggetti principali dell’ATI. In appello, nel frattempo, il garante aveva già pagato integralmente l’ente e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere nel rapporto con il creditore, che fosse accertato il suo diritto di surrogarsi nei diritti dell’ente ex artt. 1201, 1203 e 1949 c.c. e che tutti i soggetti obbligati, a diverso titolo, fossero condannati a rifonderle le somme versate. La Corte d’appello ha dichiarato cessata la materia del contendere con l’ente, ha rigettato gli appelli principali e incidentali e ha ritenuto, in sostanza, che l’undicesimo motivo del garante, relativo alla quantificazione del suo credito verso i coobbligati principali, non fosse stato esaminato; ha invece ritenuto rigettata la domanda verso i terzi chiamati e ha dichiarato inammissibile l’appello verso un soggetto non parte del primo grado. In cassazione la società garante ha denunciato: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello che chiedeva la quantificazione dell’obbligo restitutorio dei coobbligati principali nella misura di euro 7.457.951,22, oltre interessi; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale per avere la Corte d’appello ritenuto rigettata la domanda verso i terzi fideiussori di regresso; 3) violazione degli artt. 1372 e 1936 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per non avere valorizzato il contenuto delle appendici fideiussorie che prevedevano obblighi di manleva a favore del garante; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’asserita erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello nei confronti di un soggetto incorporante di una società chiamata in primo grado. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte territoriale avesse effettivamente omesso di pronunciarsi sulla domanda di quantificazione del credito di regresso verso i coobbligati principali; ha rigettato il secondo e il terzo motivo, rilevando che l’omessa pronuncia non era configurabile quando il giudice abbia comunque esaminato e rigettato il motivo, e che le censure erano anche carenti di autosufficienza e di specifica indicazione delle violazioni di legge; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto dei requisiti di specificità e autosufficienza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per provvedere sul punto rimasto non deciso e regolare le spese del giudizio di legittimità per il rapporto interessato dal rinvio.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato solo il primo motivo: ha cassato la sentenza d’appello nella parte in cui non aveva deciso sulla domanda di quantificazione dell’obbligo restitutorio/regressivo verso i coobbligati principali, rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione perché si pronunci sul punto. Ha invece rigettato il secondo e il terzo motivo e dichiarato inammissibile il quarto. È stata inoltre posta a carico della ricorrente la condanna alle spese del giudizio di cassazione in favore di alcune parti resistenti; per altri soggetti la Corte ha escluso la liquidazione delle spese per difetto di interesse o per notifica meramente processuale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l’omessa pronuncia sussiste solo in caso di totale silenzio su un capo di domanda o su un motivo di gravame, mentre non ricorre quando il giudice abbia comunque esaminato e rigettato la doglianza.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato formatosi sulla statuizione di primo grado non impugnata sui rapporti di regresso.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    norme richiamate quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che il vizio motivazionale oggi è confinato al minimo costituzionale e che l’omessa pronuncia non coincide con l’insufficienza della motivazione.

  • art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    la censura per violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata ritenute erronee.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    il ricorso deve localizzare e riprodurre o indicare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda; il difetto di localizzazione rende inammissibili i motivi che richiedono l’esame di atti di merito.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    i riferimenti agli atti e documenti prodotti possono soddisfare l’onere di autosufficienza solo se idonei a identificarne la fase processuale di produzione.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato in relazione al contenuto vincolante degli impegni contrattuali assunti nelle appendici fideiussorie.

  • art. 1936 c.c.

    richiamato per la disciplina della fideiussione e dei correlati obblighi di regresso/manleva.

  • art. 1949 c.c.

    richiamato come base del diritto del garante che ha pagato di rivalersi nei confronti dei soggetti obbligati.

  • art. 1201 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la surrogazione volontaria nei diritti del creditore soddisfatto.

  • art. 1203 c.c.

    richiamato per la surrogazione legale del solvens nei diritti del creditore.

  • art. 2033 c.c.

    citato nelle decisioni di merito in relazione alla ripetizione dell’indebito quale titolo della condanna restitutoria.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    evocato come possibile vizio motivazionale, ma la Corte precisa che l’anomalia della motivazione è denunciabile solo se emerge dal testo della sentenza e non mediante confronto con elementi estrinseci.

  • art. 111 Cost.

    richiamato con riguardo al sindacato sul minimo costituzionale della motivazione.

  • artt. 102 e 106 c.p.c.

    richiamati in relazione alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori coobbligati e fideiussori.

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato per spiegare la notifica del ricorso a soggetti chiamati solo in veste di litisconsorti processuali o successori di soggetti estranei alla domanda principale.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette del tutto di decidere su una domanda o su un motivo di gravame; se il motivo è esaminato e respinto, anche implicitamente, non sussiste il vizio ex art. 112 c.p.c.
  • Il rigetto implicito può essere desunto solo quando la decisione adottata sia logicamente e giuridicamente incompatibile con la pretesa non esaminata; in mancanza di tale incompatibilità, il giudice deve pronunciarsi espressamente sul capo devoluto.
  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge richiede la specifica indicazione della regula iuris applicata dal giudice di merito e ritenuta errata; non basta contestare il risultato fattuale della decisione.
  • Il motivo di ricorso fondato su atti o documenti del processo è inammissibile se non ne sono riprodotti o localizzati il contenuto e la sede processuale, secondo l’onere di autosufficienza dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale: sono censurabili solo anomalie estreme della motivazione, non la sua maggiore o minore completezza o convinzione argomentativa.
  • In materia di fideiussione e regresso, gli impegni accessori assunti nelle appendici contrattuali possono fondare obblighi di manleva o rimborso, ma la loro operatività deve essere dedotta e dimostrata con precisione nei termini processuali richiesti.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contratto

Testo integrale

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