Cassazione Penale, Sentenza n. 27381/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Brescia che, in funzione di giudice dell'appello cautelare, aveva riformato il provvedimento del gip e disposto per Poli Damiano gli arresti domiciliari per la presunta partecipazione a un sistema di false fatturazioni e per reati tributari (capi 11,26,37,39,40,41) e per Belotti Giuseppe la misura interdittiva del divieto di esercitare attivita imprenditoriale per un anno con riferimento ai reati fiscali ascritti ai capi 34 e 44. I motivi dedotti in Cassazione da Belotti contestavano: carenza e illogicita della motivazione sulla gravita indiziaria (anche in relazione ai tracciati GPS e ai documenti sequestrati), travisamento della prova, errata applicazione dell'art. 9 d.lgs. 74/2000 e art. 110 c.p. circa il concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, e insussistenza del pericolo di reiterazione. Poli deduceva principalmente vizio di motivazione sulla configurazione del reato associativo ex art. 416 c.p., criticita nella valutazione degli elementi presuntivi di fittizieta delle fatture e illogicita nella scelta della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Belotti ritenendolo infondato: ha confermato la valutazione complessiva del Tribunale sulla gravita indiziaria relativa alle condotte fiscali, la compatibilita della qualificazione del concorso dell'utilizzatore con l'emittente (art. 110 c.p.) e la non assorbibilita della valutazione cautelare sul pericolo di reiterazione, posto che la quantita, la rilevanza dell'imposta evasa e la prosecuzione temporale delle condotte giustificano la misura interdittiva. Il ricorso di Poli Damiano e risultato inammissibile per genericita e aspecificita delle censure; pertanto e dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese e di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Entrambi i ricorsi non hanno quindi ottenuto accoglimento; sono state imposte condanne per spese processuali ai ricorrenti.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
norma citata per giustificare la trattazione con contraddittorio cartolare (procedimento in Cassazione svolto con contraddittorio cartolare ai sensi della disposizione)
riferimento procedurale in tema di motivazione dell'atto impugnato e della modalita di impugnazione
art. 292, comma 2 lett. c) c.p.p.
norma richiamata in relazione ai vizi di motivazione e ai limiti dell'impugnazione
norma sull'associazione per delinquere; la Corte valuta la gravita indiziaria richiesta per l'addebito associativo e l'elemento soggettivo di partecipazione
disposizione derogatoria invocata dalla difesa per evitare il concorso automatico tra emittente e utilizzatore di fatture inesistenti; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la deroga non impedisce il concorso ove sussistano i presupposti del reato comune e vi sia apporto concorsuale effettivo
disciplina del concorso di persone nel reato; applicata per ritenere possibile il concorso tra emittente e utilizzatore quando ricorrono i presupposti
norma relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti; usata nel capo d'imputazione per contestare l'emissione e la correlata utilizzazione
criterio di applicazione delle misure cautelari per il pericolo di reiterazione: la Corte conferma che quantitativo, entita dell'imposta evasa e protrazione temporale delle condotte sono elementi idonei a fondare tale pericolo
norma richiamata in relazione alle statuizioni accessorie pronunciate in caso di inammissibilita del ricorso (applicabile per Poli)
Massime di principio
- La gravita indiziaria puo essere formata da un compendio di elementi anche se isolatamente ciascuno non appare decisivo; il giudice deve valutare gli elementi in modo coordinato e sinergico
- Il potenziale utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti puo concorrere con l'emittente ai sensi dell'art. 110 c.p. se emerge un apporto concorsuale concreto; l'art. 9 d.lgs. 74/2000 non impedisce tale ricostruzione quando vi sia prova logica del concorso
- Per l'applicazione di misure cautelari basate sul pericolo di reiterazione rilevano la quantita delle fatture, l'entita dell'imposta evasa, la continuita e la recente consumazione delle condotte: elementi che rendono attuale il rischio di recidiva
- Controdeduzioni difensive fondate su presunte imprecisioni tecniche (es. duplicazioni in tabelle GPS) devono essere contestualizzate: se permangono altri elementi convergenti la valutazione cautelare puo resistere
- In Cassazione i ricorsi devono essere specifici e motivati: censure generiche o aspecifiche sono dichiarate inammissibili; la mancanza del necessario grado di specificita priva l'impugnazione di efficacia devolutiva
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