Cassazione Penale, Sentenza n. 9325/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 5/05/2023 del Tribunale di Salerno che aveva rigettato il riesame del decreto del 19/03/2023 del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania. Il GIP aveva ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del profitto del reato (quantificato in euro 301.565,43) nell'ambito di un procedimento per reati tra cui il delitto fiscale di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 e il reato di falsità (art. 483 c.p.). In esecuzione del decreto sono stati sequestrati i saldi attivi del conto corrente intestato a Catalano per euro 18.595,87. La ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 324 c.p.p. per presunto ritardo nel deposito dell'ordinanza; 2) incompetenza territoriale del Tribunale di Vallo della Lucania, sostenendo che il fatto si sarebbe consumato a Roma; 3) carenza di motivazione sui "gravi indizi" e mancato accertamento dell'effettivo svolgimento dei corsi per i quali era stato chiesto il credito d'imposta; 4) mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di falsità (art. 483 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: (i) il ricorso proposto a nome della società è inammissibile per carenza di interesse e per mancanza di procura speciale rilasciata dalla società al difensore; la società non aveva subito sequestri, quindi manca interesse alla impugnazione; (ii) il primo motivo (presunto ritardo) è manifestamente infondato: il dispositivo è stato adottato entro 10 giorni dalla ricezione degli atti e la motivazione depositata nei termini previsti (art. 309 c.p.p. interpretato dalla Corte); (iii) il motivo sulla incompetenza territoriale è generico e infondato, atteso che nel procedimento si procede anche per il più grave reato di cui all'art. 416 c.p., che ancorava la competenza a Vallo della Lucania per connessione; (iv) il motivo relativo agli indizi è infondato: per il sequestro preventivo reale non è richiesto il livello dei "gravi indizi di colpevolezza" tipico delle misure personali, ma il fumus commissi delicti, ritenuto sussistente dalla valutazione del Tribunale; (v) l'ultimo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000
Delitto fiscale contestato: la Corte prende in considerazione che il profitto posto a sequestro deriva dall'uso indebito del credito d'imposta; il momento e il luogo di consumazione sono oggetto di discussione ma il Tribunale ha ritenuto irrilevante rispetto alla competenza per connessione.
Contestato come reato concorrente ma la Corte ritiene che, ai fini del profitto sequestrabile in relazione all'art. 10-quater, la rilevanza di tale altra ipotesi delittuosa risulta irrilevante per la quantificazione del profitto principale.
Richiamato dalla ricorrente per presunto ritardo nel deposito dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto invece che i termini procedurali (dispositivo entro 10 giorni e motivazione entro 30 giorni dal dispositivo, secondo la giurisprudenza) siano stati rispettati.
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Interpretato secondo la giurisprudenza di legittimità come disciplina che impone il deposito del dispositivo entro 10 giorni dalla ricezione degli atti e della motivazione entro 30 giorni dal deposito del dispositivo; il mancato rispetto comporta perdita di efficacia della misura, se sussistente.
Richiesto per i terzi interessati: i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico devono stare in giudizio tramite difensore munito di procura speciale; la società non aveva conferito tale procura, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto a suo nome.
Richiamato per spiegare che le condizioni generali per le misure personali non sono estendibili alle misure reali; ai fini del sequestro preventivo non è richiesto il grado di "gravi indizi", ma il fumus commissi delicti.
Applicato per il regolamento delle spese in caso di inammissibilità del ricorso e per l'eventuale responsabilità dolosa o colposa delle ricorrenti nella proposizione dei ricorsi, con conseguente condanna alle spese e alla somma da versare alla Cassa delle ammende.
Riferito come reato più grave presente nel procedimento che giustifica la competenza territoriale del Tribunale di Vallo della Lucania per connessione oggettiva e soggettiva di tutti gli altri reati contestati.
Massime di principio
- Per impugnare ordinanze in materia di misure cautelari reali a nome di una società è necessario che la società conferisca procura speciale al difensore; in assenza di tale procura il ricorso è inammissibile.
- Un terzo (es. società) che non abbia subito direttamente il sequestro può trovarsi privo di interesse a proporre ricorso, con conseguente inammissibilità.
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non è richiesto il livello di "gravi indizi di colpevolezza" tipico delle misure personali; è sufficiente il fumus commissi delicti e la pertinenza del bene al profitto del reato.
- I termini per il riesame: il dispositivo sulla richiesta di riesame deve essere depositato entro 10 giorni dalla ricezione degli atti; la motivazione dell'ordinanza del tribunale deve essere depositata entro 30 giorni dal dispositivo, pena perdita di efficacia della misura se non rispettati.
- La competenza territoriale può essere ricondotta alla sede del procedimento principale quando vi siano reati più gravi (es. art. 416 c.p.) che giustificano la connessione oggettiva e soggettiva; la domanda di incompetenza deve affrontare e confutare espressamente tali ragioni di connessione.
- Chi impugna deve argomentare in maniera specifica e non generica: doglianze generiche sulla motivazione o sulla prova sono frequentemente reiezione per manifestata infondatezza o inammissibilità.
- Se il profitto sequestrato deriva principalmente da un reato fiscale, la valutazione della sussistenza del profitto è centrata sull'accertamento dell'inesistenza del fatto generatore del credito d'imposta (ad es. assenza dell'erogazione del servizio che ha determinato il credito).
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