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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9325/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 5/05/2023 del Tribunale di Salerno che aveva rigettato il riesame del decreto del 19/03/2023 del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania. Il GIP aveva ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del profitto del reato (quantificato in euro 301.565,43) nell'ambito di un procedimento per reati tra cui il delitto fiscale di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 e il reato di falsità (art. 483 c.p.). In esecuzione del decreto sono stati sequestrati i saldi attivi del conto corrente intestato a Catalano per euro 18.595,87. La ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 324 c.p.p. per presunto ritardo nel deposito dell'ordinanza; 2) incompetenza territoriale del Tribunale di Vallo della Lucania, sostenendo che il fatto si sarebbe consumato a Roma; 3) carenza di motivazione sui "gravi indizi" e mancato accertamento dell'effettivo svolgimento dei corsi per i quali era stato chiesto il credito d'imposta; 4) mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di falsità (art. 483 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: (i) il ricorso proposto a nome della società è inammissibile per carenza di interesse e per mancanza di procura speciale rilasciata dalla società al difensore; la società non aveva subito sequestri, quindi manca interesse alla impugnazione; (ii) il primo motivo (presunto ritardo) è manifestamente infondato: il dispositivo è stato adottato entro 10 giorni dalla ricezione degli atti e la motivazione depositata nei termini previsti (art. 309 c.p.p. interpretato dalla Corte); (iii) il motivo sulla incompetenza territoriale è generico e infondato, atteso che nel procedimento si procede anche per il più grave reato di cui all'art. 416 c.p., che ancorava la competenza a Vallo della Lucania per connessione; (iv) il motivo relativo agli indizi è infondato: per il sequestro preventivo reale non è richiesto il livello dei "gravi indizi di colpevolezza" tipico delle misure personali, ma il fumus commissi delicti, ritenuto sussistente dalla valutazione del Tribunale; (v) l'ultimo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000

    Delitto fiscale contestato: la Corte prende in considerazione che il profitto posto a sequestro deriva dall'uso indebito del credito d'imposta; il momento e il luogo di consumazione sono oggetto di discussione ma il Tribunale ha ritenuto irrilevante rispetto alla competenza per connessione.

  • art. 483 cod. pen.

    Contestato come reato concorrente ma la Corte ritiene che, ai fini del profitto sequestrabile in relazione all'art. 10-quater, la rilevanza di tale altra ipotesi delittuosa risulta irrilevante per la quantificazione del profitto principale.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente per presunto ritardo nel deposito dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto invece che i termini procedurali (dispositivo entro 10 giorni e motivazione entro 30 giorni dal dispositivo, secondo la giurisprudenza) siano stati rispettati.

  • art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

    Interpretato secondo la giurisprudenza di legittimità come disciplina che impone il deposito del dispositivo entro 10 giorni dalla ricezione degli atti e della motivazione entro 30 giorni dal deposito del dispositivo; il mancato rispetto comporta perdita di efficacia della misura, se sussistente.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiesto per i terzi interessati: i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico devono stare in giudizio tramite difensore munito di procura speciale; la società non aveva conferito tale procura, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto a suo nome.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che le condizioni generali per le misure personali non sono estendibili alle misure reali; ai fini del sequestro preventivo non è richiesto il grado di "gravi indizi", ma il fumus commissi delicti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per il regolamento delle spese in caso di inammissibilità del ricorso e per l'eventuale responsabilità dolosa o colposa delle ricorrenti nella proposizione dei ricorsi, con conseguente condanna alle spese e alla somma da versare alla Cassa delle ammende.

  • art. 416 cod. pen.

    Riferito come reato più grave presente nel procedimento che giustifica la competenza territoriale del Tribunale di Vallo della Lucania per connessione oggettiva e soggettiva di tutti gli altri reati contestati.

Massime di principio

  • Per impugnare ordinanze in materia di misure cautelari reali a nome di una società è necessario che la società conferisca procura speciale al difensore; in assenza di tale procura il ricorso è inammissibile.
  • Un terzo (es. società) che non abbia subito direttamente il sequestro può trovarsi privo di interesse a proporre ricorso, con conseguente inammissibilità.
  • Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non è richiesto il livello di "gravi indizi di colpevolezza" tipico delle misure personali; è sufficiente il fumus commissi delicti e la pertinenza del bene al profitto del reato.
  • I termini per il riesame: il dispositivo sulla richiesta di riesame deve essere depositato entro 10 giorni dalla ricezione degli atti; la motivazione dell'ordinanza del tribunale deve essere depositata entro 30 giorni dal dispositivo, pena perdita di efficacia della misura se non rispettati.
  • La competenza territoriale può essere ricondotta alla sede del procedimento principale quando vi siano reati più gravi (es. art. 416 c.p.) che giustificano la connessione oggettiva e soggettiva; la domanda di incompetenza deve affrontare e confutare espressamente tali ragioni di connessione.
  • Chi impugna deve argomentare in maniera specifica e non generica: doglianze generiche sulla motivazione o sulla prova sono frequentemente reiezione per manifestata infondatezza o inammissibilità.
  • Se il profitto sequestrato deriva principalmente da un reato fiscale, la valutazione della sussistenza del profitto è centrata sull'accertamento dell'inesistenza del fatto generatore del credito d'imposta (ad es. assenza dell'erogazione del servizio che ha determinato il credito).

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