Cassazione Civile, Ordinanza n. 07753/2024 del 22/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il consorzio ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della committente per un ingente credito derivante da contratti di appalto per opere di urbanizzazione e costruzione di capannoni industriali, oltre a interessi, varianti, stati di avanzamento e riserve, invocando in via privilegiata la tutela di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c. e all'art. 82, comma 3-bis, d.l. 60/2013; chiedeva inoltre, in via chirografaria, l'ammissione di un ulteriore credito per rimborso di finanziamento soci. Il giudice delegato aveva escluso il credito per difetto di data certa e per l'opponibilità della documentazione alla curatela; il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva rigettato l'opposizione ritenendo non provata la data certa dei contratti e della documentazione richiamata, non sufficientemente provati gli stati di avanzamento e non prodotta la documentazione idonea a dimostrare il credito anche tramite atti della società poi fallita. Nel ricorso per cassazione il consorzio deduceva: (1) violazione degli artt. 2697 e 2704 c.c. e degli artt. 115, 116 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c., per non avere il Tribunale verificato l'esistenza di fatti obiettivi idonei a conferire data certa alla documentazione; (2) violazione degli artt. 2702 e 2709 c.c. e degli artt. 112 e 116 c.p.c. per avere negato valore probatorio agli stati di avanzamento; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda relativa al credito di euro 200.000 per finanziamento soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché il Tribunale aveva omesso di esaminare la documentazione allegata e non aveva verificato, in concreto, se esistessero fatti storici obiettivi e sottratti alla disponibilità della parte idonei a stabilire con certezza l'anteriorità della formazione dei documenti ai sensi dell'art. 2704 c.c. Ha ritenuto fondato anche il terzo motivo perché il Tribunale non si era pronunciato, neppure implicitamente, sulla distinta domanda di ammissione al passivo del credito di euro 200.000 per rimborso del finanziamento soci. Il decreto impugnato è stato quindi cassato nei limiti dei motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla creditrice come base del privilegio invocato per il credito insinuato al passivo.
art. 82, comma 3-bis, d.l. 60/2013
richiamato dalla creditrice insieme all'art. 2751 bis n. 5 c.c. a sostegno della richiesta di collocazione privilegiata.
invocato per censurare la ripartizione dell'onere della prova in tema di opponibilità del credito e della documentazione prodotta.
"la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento"
la Corte ribadisce che, in mancanza dei fatti tipizzati, il giudice deve valutare caso per caso eventuali altri fatti obiettivi, purché idonei a stabilire con certezza l'anteriorità del documento e non rimessi alla disponibilità della parte che li invoca.
richiamati come norme asseritamente violate per l'omesso esame e la valutazione della documentazione prodotta.
richiamato nel primo motivo insieme alle norme sulla prova e sulla valutazione del materiale documentale.
invocato con riguardo alla forza probatoria delle scritture private e della documentazione contabile/probatoria prodotta.
richiamato in relazione al valore probatorio delle scritture contabili tra imprenditori e ai limiti della loro opponibilità alla curatela.
menzionato nella motivazione del giudice di merito sul regime probatorio delle scritture contabili tra imprenditori.
la Corte afferma che sussiste omessa pronuncia quando il giudice non decide su una domanda autonoma ritualmente proposta e specificamente riprodotta nel ricorso per cassazione.
indicata come norma processuale di riferimento per i motivi di violazione di legge dedotti.
indicata come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto dal ricorrente.
citato nel racconto dei fatti come strumento che il ricorrente non aveva attivato per acquisire documentazione utile.
Massime di principio
- In sede di accertamento del passivo, l'opponibilità al fallimento di un credito documentato da scrittura privata priva di data certa non può essere esclusa in modo meramente formalistico: il giudice deve verificare se dagli atti emergano fatti storici obiettivi, sottratti alla disponibilità della parte, idonei a stabilire con certezza l'anteriorità del documento.
- Ai fini dell'art. 2704 c.c., il fatto diverso da quelli tipizzati può conferire data certa solo se ha carattere oggettivo e non è riconducibile alla parte che lo invoca; il giudice di merito deve quindi procedere a una valutazione in concreto della sua idoneità.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice non si esprime su una domanda autonoma e ritualmente proposta, e tale omissione deve risultare specificamente dedotta e ricostruita in cassazione con puntuale indicazione degli atti processuali in cui la domanda è stata formulata.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la domanda di ammissione di un credito autonomo e distinto non può ritenersi assorbita da altre pretese se il giudice non la esamina espressamente o implicitamente.
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