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Sentenza

Sentenza n. 3574/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Nola n. 217/2025 (doc.1), depositata e resa pubblica il 30.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 6085/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 12.09.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.02.2026

Giustizia amministrativa202601188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 12 settembre 2025. La sentenza civile aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. Il ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e il passaggio in giudicato della pronuncia. Ha chiesto l'adempimento dell'obbligo, il pagamento delle somme dovute con gli accessori di legge, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di astreintes.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua rituale notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine previsto dalla sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di obbligazione fungibile e l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della DGOSV, con facoltà di delega, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di provvedere anche agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, il cui riconoscimento era stato oggetto della sentenza civile da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, purché il titolo sia esecutivo e siano rispettati i termini processuali applicabili.
  • Quando l'amministrazione non fornisce prova dell'adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione integrale e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Se il termine stabilito dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è ormai decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante erogazione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando l'obbligazione abbia natura fungibile.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato pecuniario; il commissario ad acta deve adottare le iniziative contabili e finanziarie necessarie al pagamento.
  • L'astreinte non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, ma richiede una valutazione di equità riferita alle circostanze concrete dell'inadempimento e al tempo trascorso dal passaggio in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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