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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16204/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare e che aveva respinto l'istanza di semilibertà. Le censure erano: 1) violazione di legge per omesso calcolo dello "scorporo virtuale" della liberazione anticipata, che avrebbe ridotto la pena residua al di sotto della soglia prevista per l'affidamento; 2) vizio di motivazione per non aver indicato quanto di liberazione anticipata sia già maturata o maturabile e quale pena residua ne derivasse; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul rigetto della semilibertà, perché il Tribunale avrebbe illegittimamente considerato una condanna non ancora definitiva per valutare la pericolosità, avrebbe dato rilievo a questioni di regolarità dell'alloggio ritenute irrilevanti e non avrebbe spiegato quali obiettivi del trattamento non fossero stati raggiunti.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Sul piano processuale ha dichiarato il ricorso tempestivo: l'ordinanza era depositata il 23/12/2025, notificata al difensore via PEC il 29/12/2025 e al detenuto il 30/12/2025; il termine utile per proporre ricorso è ritenuto di quindici giorni (artt. 666 e 678 c.p.p. in combinato disposto e giurisprudenza), perciò il ricorso depositato il 12/01/2026 è tempestivo. Nel merito: 1) l'inammissibilità delle istanze di affidamento e detenzione domiciliare è corretta perché il Tribunale ha valutato la pena residua senza poter computare una "liberazione anticipata" soltanto ipoteticamente maturabile; a fini di ammissione si considera la liberazione anticipata effettivamente concessa, non quella astrattamente concedibile; 2) il rigetto della semilibertà è legittimo: il Tribunale può tenere conto anche di pendenze processuali non definitive e delle precedenti evasioni (anche se prosciolte per particolare tenuità) nel valutare la pericolosità e l'idoneità al reinserimento; la citazione di problemi di regolarità dell'alloggio non è centrale ma rientra nella valutazione complessiva; 3) la Corte ha richiamato la norma attributiva del potere valutativo (art. 50, comma 4, ord. pen.) e ha confermato che il mancato dettaglio su specifici obiettivi terapeutici non rende la motivazione viziata quando la decisione è coerente con la valutazione complessiva. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 71-ter L. 26 luglio 1975 n. 354 (norma richiamata)

    La Corte ha ritenuto che tale norma, che prevedeva un termine di dieci giorni per il ricorso contro provvedimenti della magistratura di sorveglianza, non sia più operante per effetto dell'art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione del codice di procedura penale; quindi non determina il termine attuale per impugnare.

  • artt. 666 e 678 cod. proc. pen.

    Combinati, questi articoli disciplinano la procedura in camera di consiglio e determinano il termine di quindici giorni per proporre ricorso avverso i provvedimenti in camera di consiglio del tribunale di sorveglianza; la Corte applica questo termine al caso concreto.

  • art. 236, comma secondo, norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.

    “continuano ad osservarsi le disposizioni della L. 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge”

    Questa disposizione è stata interpretata come facendo venir meno l'applicabilità dell'art. 71-ter della L. 354 nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza, con conseguente applicazione del termine di quindici giorni.

  • artt. 47 e 47-ter ord. pen.

    Stabiliscono i limiti massimi di pena residua compatibili con l'ammissione a misure alternative (ad es. affidamento in prova); il Tribunale ha correttamente valutato che la pena residua del ricorrente non rientrava nei limiti previsti.

  • art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    Norma relativa a verifiche di liberazione anticipata in sede di emissione dell'ordine di esecuzione; la Corte ha ritenuto che questa norma non fosse applicabile alla diversa fattispecie dell'istanza di misure alternative già in esecuzione.

  • art. 50, comma 4, ord. pen.

    “l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società”

    La Corte ha richiamato questa disposizione per spiegare che il Tribunale può valutare i progressi del trattamento e, nel caso concreto, ritenere che non siano sufficienti per la semilibertà a causa della pericolosità e dello storico di evasioni.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali; la Corte l'ha applicata per irrogare le spese al ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Per le istanze di affidamento in prova o detenzione domiciliare si tiene conto, ai fini della pena residua utile, della liberazione anticipata effettivamente concessa e non di quella solo astrattamente "maturabile"; quindi non è possibile ottenere l'ammissione conteggiando crediti di pena ipotetici.
  • Il Tribunale di sorveglianza può legittimamente valutare pendenze processuali non definitive e precedenti comportamenti (anche proscioglimenti per particolare tenuità o denunce per evasione) nel giudizio sulla pericolosità e sull'idoneità a misure alternative; la non definitività di una condanna non impedisce che essa incida sulla valutazione del rischio di recidiva.
  • La notifica diretta al detenuto è idonea a far decorrere il termine per impugnare; il termine applicabile ai provvedimenti in camera di consiglio della magistratura di sorveglianza è, per giurisprudenza consolidata, di quindici giorni (artt. 666 e 678 c.p.p. in combinato disposto), non di dieci come previsto dall'art. 71-ter della L. 354 ritenuto non più operativo in questo ambito.
  • Questioni come la regolarità dell'alloggio o il grado di raggiungimento degli obiettivi del trattamento possono essere valutate dal Tribunale nel loro insieme; se la decisione è logicamente coerente e fondata sulla valutazione complessiva della pericolosità e del percorso trattamentale, la motivazione può considerarsi adeguata anche se non elenca nel dettaglio ogni obiettivo mancante.
  • Dal punto di vista difensivo, in casi analoghi conviene produrre elementi certi e documentati: a) richiesta formale e concreta di liberazione anticipata pendente o già concessa se si intende farla computare; b) prove sul reale percorso trattamentale e sui progressi compiuti; c) documentazione sulla regolarità dell'alloggio e misure di controllo e reinserimento, poiché il Tribunale valuta il quadro complessivo.

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