Cassazione Penale, Ordinanza n. 07550/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'evidente inammissibilità dei motivi e l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bari aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di un anno di reclusione per il delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. In cassazione l'imputato deduceva, da un lato, il mancato accertamento della natura ed efficienza del telefono oggetto della contestazione e, dall'altro, la mancata disapplicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero totalmente in fatto, non si confrontassero con le argomentazioni della sentenza impugnata e mirassero in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, operazione preclusa nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne discute il merito, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per censure di fatto.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare un vizio della motivazione; è inammissibile la censura che si limiti a riproporre questioni già esaminate senza confrontarsi con la risposta del giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone l'assenza di elementi che consentano di escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a riproporre doglianze già disattese dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione degli elementi di fatto né sostituire ai criteri ricostruttivi adottati dal giudice di merito altri parametri ritenuti dal ricorrente più plausibili.
- Le censure che sollecitano una mera rivalutazione della prova o che risultano integralmente versate in fatto esulano dal sindacato di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di elementi contrari, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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