Sentenza n. 899/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento “1) dell’ordinanza n. 72 del 11.03.2025, notificata il 14.03.2025 del Comune di Napoli – Area Sviluppo Economico e Turismo – Servizio SUAP, avente ad oggetto “sospensione dell’attività di somministrazione, condotta dalla società MOLTO BUONO srl in Napoli, alla P.tta Rodinò 31, mediante la chiusura temporanea dell’esercizio per giorni 7 (sette) e precisamente per i giorni 11-12-13-14-15-16-17 aprile c.a., in applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 del RD 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), secondo il disposto dell’art. 18 del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la relativa comunicazione di avvio del procedimento prot n. PG//194187 del 28/2/2025; 2) del verbale del 7.2.2025 n. VV/24990019571 del Servizio Autonomo Polizia Locale U.O. Chiaia e di tutto quanto in esso rilevato e/o allegato; 3) del verbale del 15.2.2025 n. VV/24990019288 del Servizio Autonomo Polizia Locale U.O. Chiaia e di tutto quanto in esso rilevato e/o allegato; 4) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi incluse le note PG/128508 del 10.1.2025 e la nota n.PG/152132 del 18/2/2025 di contenuto ignoto perché mai comunicate e notificate;” 5) nonché del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione Consiliare n. 75 del 5/12/22, se e qualora lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento all’art. 18 e successivi.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dell'attività di somministrazione mediante chiusura temporanea dell'esercizio per sette giorni, adottata ai sensi dell’art. 10 TULPS e dell’art. 18 del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato l’ordinanza n. 72 dell’11 marzo 2025 del Servizio SUAP del Comune di Napoli, nonché i verbali della Polizia Locale, la comunicazione di avvio del procedimento, ulteriori atti presupposti e, in via eventuale, l’art. 18 e le disposizioni successive del Regolamento comunale di Polizia di sicurezza urbana. Dal testo non risultano esposti o esaminati nel merito specifici motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Nelle more, il TAR aveva sospeso cautelarmente l’efficacia della sola ordinanza impugnata, ravvisando il pregiudizio grave e irreparabile. Successivamente la ricorrente ha dichiarato di avere cessato l’attività aziendale e di non avere più interesse alla definizione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha ritenuto che, fino al momento della decisione, il ricorrente disponga dell’azione e possa dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia; in applicazione del principio dispositivo, tale dichiarazione impone la declaratoria di improcedibilità. Non è stata quindi svolta alcuna decisione sul merito della legittimità dell’ordinanza di sospensione, dei verbali o del regolamento comunale. Le spese sono state integralmente compensate per giusti motivi di equità, tenuto conto dell’esito del giudizio; il contributo unificato è rimasto definitivamente a carico della ricorrente.
Norme richiamate
pregiudizio grave e irreparabile
La norma è stata richiamata nell’ordinanza cautelare per giustificare la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza comunale impugnata, in ragione del pregiudizio grave e irreparabile ravvisato dal TAR.
art. 10 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
È indicato quale base normativa della sanzione applicata dal Comune mediante la sospensione temporanea dell’attività di somministrazione.
art. 18 del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli
È indicato quale disposizione regolamentare in forza della quale l’ordinanza comunale ha applicato la sospensione temporanea dell’esercizio.
Massime di principio
- Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente mantiene la disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto l’interesse alla decisione.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, quando proviene dal ricorrente e non vi sono ragioni per procedere comunque all’esame del merito, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso in applicazione del principio dispositivo.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito la legittimità degli atti impugnati.
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