Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00850/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il beneficiario della NASpI chiedeva il ripristino dell'indennità di disoccupazione revocata dall'INPS perché condannato per reati ostativi ai sensi dell'art. 2, commi 58 e 61, L. n. 92/2012. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, rilevando anche il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) denunciava la violazione degli artt. 2, commi 58 ss., L. n. 92/2012, 3, 25 comma 2, 38 e 111 Cost., oltre all'art. 1 L. n. 689/1981, sostenendo l'illegittimità costituzionale della revoca per retroattività e per asserita natura di sanzione penale, nonché per violazione del giudicato, dell'uguaglianza e della tutela previdenziale; 2) censurava l'interpretazione dell'art. 2, comma 61, L. n. 92/2012, assumendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere non espiate tutte le pene relative ai reati ostativi; 3) lamentava la violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. perché la Corte non avrebbe motivato il dissenso rispetto a un precedente di merito ritenuto conforme alla tesi difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la revoca della prestazione non ha natura di pena accessoria penale, ma di effetto derivante da un provvedimento amministrativo dell'INPS, sicché non opera il divieto di retroattività di cui all'art. 25, comma 2, Cost. Ha escluso anche la violazione del giudicato, della parità di trattamento e dell'art. 38 Cost., richiamando la ratio dello "statuto d'indegnità" e la giurisprudenza costituzionale. Ha respinto il secondo motivo, chiarendo che il rinvio del comma 61 al comma 58 è omnicomprensivo e che l'accertamento della mancata espiazione di alcune pene ostative era valutazione di fatto non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato infondato il terzo motivo, osservando che l'art. 118 disp. att. c.p.c. riguarda la motivazione per relationem a precedenti conformi e che, comunque, il precedente invocato non era realmente difforme. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese secondo le regole processuali, nei limiti desumibili dal testo.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 58 e 61, L. n. 92/2012

    "Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca..."

    La Corte ha interpretato il comma 61 come rinvio omnicomprensivo al comma 58, includendo anche i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare tali associazioni; la revoca della prestazione è effetto amministrativo conseguente alla condanna, non pena accessoria penale.

  • art. 3 Cost.

    Non è ravvisata la violazione del principio di uguaglianza, poiché la Corte ha ritenuto che i reati ostativi siano tutti collocati sul medesimo piano ai fini dello "statuto d'indegnità".

  • art. 25, comma 2, Cost.

    Il divieto di retroattività della legge penale non si applica, perché la revoca della NASpI non è qualificabile come sanzione penale.

  • art. 38 Cost.

    La tutela previdenziale non è compromessa in modo costituzionalmente illegittimo per il soggetto che stia espiando la pena in regime non detentivo, secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 1 L. n. 689/1981

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della natura sanzionatoria della revoca, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La norma riguarda la motivazione per relationem rispetto a precedenti conformi; è inconferente quando si invochi un precedente di merito asseritamente difforme.

  • art. 663 c.p.p.

    Richiamato in relazione al provvedimento di cumulo delle pene e alla loro separata considerazione, ma la Corte valorizza che l'accertamento sull'espiazione residua è di fatto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel ricorso, ma non emerge una specifica applicazione decisiva nella motivazione della Corte.

  • art. 38, comma 1, Cost.

    La Corte richiama il bisogno di mezzi adeguati, ma lo ritiene non violato nel caso esaminato secondo la logica dello statuto d'indegnità.

Massime di principio

  • La revoca di una prestazione previdenziale prevista dalla legge in connessione con determinati reati non integra, di per sé, una pena accessoria penale se il provvedimento è adottato dall'ente previdenziale e non dal giudice penale.
  • Il divieto di retroattività dell'art. 25, comma 2, Cost. opera per le sanzioni penali, non per gli effetti amministrativi di una condanna previsti dalla disciplina previdenziale.
  • Quando la norma rinvia ai "reati di cui" a un comma che elenca anche delitti commessi avvalendosi del vincolo mafioso, il rinvio va letto in senso sistematico e omnicomprensivo, se la ratio è quella di individuare categorie ostative omogenee.
  • L'accertamento circa l'avvenuta o mancata espiazione delle pene e la loro imputazione nel cumulo integra una valutazione di fatto, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
  • L'art. 118 disp. att. c.p.c. concerne la motivazione per relationem rispetto a precedenti conformi e non impone una specifica confutazione di un precedente di merito invocato come difforme quando la difformità non sussista realmente.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.