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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33970/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due profili: 1) il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato, sicché il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere tardiva l’opposizione, anche per mancanza di prova della trasmissione del fascicolo completo del decreto all’ufficio affari civili della Procura; 2) il Tribunale avrebbe omesso di considerare l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non era mai pervenuta alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. Il ricorso è stato ritenuto anche carente di una sommaria esposizione dei fatti di causa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, il difetto di sommaria esposizione dei fatti di causa, sufficiente da solo a determinare l’inammissibilità. Nel merito, ha comunque ritenuto infondate/inammissibili le censure, osservando che la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario; il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" del 20.11.2018 quale indice di conoscibilità del provvedimento e del fascicolo, sicché l’opposizione proposta il 28.9.2020 era comunque tardiva, sia rispetto al termine breve di 30 giorni sia rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre dato atto dell’assenza di spese, sia perché il ricorrente era la Procura della Repubblica, sia perché l’intimato non aveva svolto difese. È stato infine disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    utilizzato per la trattazione camerale del ricorso e per la proposta del relatore.

  • art. 136 c.p.c.

    combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.

    richiamato per affermare che la comunicazione del provvedimento può avvenire anche con modalità equipollenti, purché idonee a garantire la conoscenza effettiva.

  • art. 702-bis c.p.c.

    combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 136 c.p.c. come base del modello di comunicazione ritenuto suscettibile di equipollenti.

  • art. 327 c.p.c.

    termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c.

    ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio; nel caso concreto rende comunque tardiva l’opposizione proposta dopo quasi due anni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    impone, in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa, requisito autonomamente necessario ai fini dell’ammissibilità.
  • La comunicazione di un provvedimento può avvenire anche con forme equipollenti rispetto a quelle tipiche, purché sia comunque assicurata la effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
  • Quando il provvedimento ha contenuto decisorio, il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. opera anche in assenza di notificazione o comunicazione, decorrendo dalla pubblicazione del provvedimento.
  • Ai fini della tardività dell’impugnazione, non rilevano le mere difficoltà organizzative dell’ufficio destinatario se non si dimostra una mancata conoscenza dell’atto non imputabile e incolpevole.
  • In caso di inammissibilità del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non si fa luogo alla condanna alle spese; resta tuttavia applicabile, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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